per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131, comma  3,
del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della  legge  6
luglio 2002, n. 137), come modificato dall'art. 2, comma  1,  lettera
a),  del  decreto  legislativo  26  marzo  2008,  n.  63   (Ulteriori
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), nella parte  in  cui
include le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  tra  gli  enti
territoriali soggetti al limite della potesta' legislativa  esclusiva
statale di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: Maddalena 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola