Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi; 
    Riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse, nei  confronti  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dalle
Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria,
Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 148, comma  3,
del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che «I bilanci
preventivi e consuntivi dell'Autorita'  d'ambito  e  loro  variazioni
sono pubblicati  mediante  affissione  ad  apposito  albo,  istituito
presso la sede dell'ente»; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 135, comma 2, del d.lgs. n.  152  del  2006,  promossa,  in
riferimento all'art. 117, quarto  comma,  della  Costituzione,  dalla
Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 136 del d.lgs. n. 152 del 2006,  promossa,  in  riferimento
all'art. 119 Cost., dalla Regione Calabria, con il  ricorso  indicato
in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n.  152  del  2006,
promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione,  dalla
Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli artt. 144, 145 e 146 del d.lgs. n. 152 del 2006,  promosse,  in
riferimento agli artt. 76, 117,  quarto  comma,  e  118  Cost.  e  al
principio di leale collaborazione, dalla  Regione  Calabria,  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. n.  152  del  2006,  promosse,  in
riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. e al principio di  leale
collaborazione, dalla Regione Calabria, con il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale degli articoli da 147 a 158  del  d.lgs.  n.  152  del
2006, promossa, in riferimento al principio di leale  collaborazione,
dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara cessata la materia  del  contendere  in  relazione  alle
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  147,  comma  2,
lettera b), anche in combinato con l'art. 172, comma 2, del d.lgs. n.
152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, quarto
comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del  2006),
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006,  promosse,  in  riferimento
agli artt. 76, 117 e 118,  Cost.,  dalla  Regione  Calabria,  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006,  nella  parte  in
cui prevede l'obbligo  di  trasmissione  dei  «bilanci  preventivi  e
consuntivi dell'Autorita' d'ambito e loro variazioni»,  promossa,  in
riferimento all'art.  117  Cost.,  dalla  Regione  Calabria,  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara cessata la materia  del  contendere  in  relazione  alla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 148, comma 5,  del
d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, quarto
comma, Cost., dalla  Regione  Marche,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    Dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 148, comma 5, del d.lgs. n.  152  del  2006,
promosse, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle Regioni  Piemonte  e
Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 148, comma 5, del d.lgs. n.  152  del  2006,  promosse,  in
riferimento all'art. 76  Cost.,  dalle  Regioni  Piemonte,  Umbria  e
Liguria, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Calabria  e
Piemonte, in riferimento all'art. 117,  quarto  comma,  Cost.,  dalle
Regioni Toscana, Umbria e Liguria, in riferimento all'art. 118 Cost.,
dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 149, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 152 del 2006,  promossa,
in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.,  dalla  Regione  Calabria,
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara cessata la materia  del  contendere  in  relazione  alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 149, comma 6,  del
d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art.  76  Cost.,
per la parte riferita alle  competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti, dalle Regioni Umbria e  Liguria,
in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.,  dalle  Regioni  Umbria  e
Liguria, in riferimento all'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  per  la
parte riferita alle  competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza  sulle
risorse idriche e sui rifiuti, dalle Regioni  Toscana  e  Marche,  in
riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalle Regioni  Toscana
e Marche, in riferimento a non  precisati  parametri  costituzionali,
dalla Regione Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 149, comma 6, del d.lgs. n.  152  del  2006,  promosse,  in
riferimento all'art.  76  Cost.,  per  la  parte  non  riferita  alle
competenze dell'Autorita' di vigilanza sulle risorse  idriche  e  sui
rifiuti, dalle Regioni Umbria e Liguria, in riferimento all'art. 117,
terzo comma,  Cost.,  per  la  parte  non  riferita  alle  competenze
dell'Autorita' di vigilanza sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti,
dalla Regione Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006,  promossa,  in  riferimento
all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il  ricorso  indicato
in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 150, in combinato con l'art. 170,  comma  3,
lettera i), del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento agli
artt. 117 e  118  Cost.,  dalla  Regione  Piemonte,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 150, in combinato con l'art. 170, comma 3, lettera i),  del
d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117,  terzo
comma, Cost., dalla Regione Piemonte,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    Dichiara cessata la materia  del  contendere  in  relazione  alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 150, comma 1,  del
d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3,  76  e
117, quarto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73
del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 150, comma 2, del d.lgs. n.  152  del  2006,  promosse,  in
riferimento agli artt. 76 e  117,  secondo,  quarto  e  sesto  comma,
Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli artt. 151 e 153 del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  promosse,  in
riferimento all'art.  117  Cost.,  dalla  Regione  Calabria,  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 153, comma 1, del d.lgs. n.  152  del  2006,  promosse,  in
riferimento agli artt. 3,  76  e  117,  quarto  comma,  Cost.,  dalla
Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara cessata la materia  del  contendere  in  relazione  alle
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 154  e  155  del
d.lgs. n. 152 del 2006, promosse,  in  riferimento  agli  artt.  117,
quarto comma, e 119, primo e  secondo  comma,  Cost.,  dalla  Regione
Marche, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale degli artt. 154 e 155 del  d.lgs.  n.  152  del  2006,
promosse,  in   riferimento   all'art.   3   Cost.,   dalle   Regioni
Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Toscana, Abruzzo e Campania,
con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale degli artt. 154 e 155 del  d.lgs.  n.  152  del  2006,
promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Puglia, con
il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del  2006,  di
cui ai punti 17.2.2. e 17.2.3. del Considerato in diritto,  promosse,
in  riferimento  all'art.  76  Cost.,  dalle  Regioni  Emilia-Romagna
(ricorso n. 56 del 2006), Umbria, Abruzzo e Campania, con  i  ricorsi
indicati in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006,  di  cui  al  punto
17.2.4. del Considerato in diritto, promosse, in riferimento all'art.
76 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna  (ricorso  n.  56  del  2006),
Umbria, Abruzzo, Campania e Basilicata, con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli artt. 154 e 155 del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  promosse,  in
riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Calabria e,  in
riferimento all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione
Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli artt. 154 e 155 del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  promosse,  in
riferimento  all'artt.  117,  quarto  comma,  Cost.   dalle   Regioni
Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006),  Toscana,  Umbria,  Abruzzo,
Puglia, Campania e Basilicata, in riferimento all'art. 119,  primo  e
secondo comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del
2006), Calabria, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania, con  i  ricorsi
indicati in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006,  di  cui  al
punto 17.2.2. del Considerato in diritto,  promossa,  in  riferimento
all'art. 76 Cost., dalla Regione Basilicata, con il ricorso  indicato
in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006,  di  cui  ai
punti 17.2.2. e 17.2.3. del  Considerato  in  diritto,  promosse,  in
riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Liguria, con il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 17.2.4. del
Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., e
le questioni di legittimita' costituzionale dello stesso art. 154 del
d.lgs. n. 152 del 2006, promosse,  in  riferimento  agli  artt.  117,
quarto comma, e 119, primo e  secondo  comma,  Cost.,  dalla  Regione
Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 154, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse,  in
riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. e al principio di  leale
collaborazione, dalla Regione Calabria, con il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 154, comma 6, del d.lgs. n.  152  del  2006,  promosse,  in
riferimento agli artt. 76 e 117, quarto comma, Cost.,  dalla  Regione
Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 156 del d.lgs. n. 152 del 2006,  promossa,  in  riferimento
agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Calabria,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    Dichiara cessata la materia  del  contendere  in  relazione  alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 159 del d.lgs.  n.
152 del 2006, promosse,  in  riferimento  all'art.  76  Cost.,  dalle
Regioni Calabria ed Emilia-Romagna  (ricorso  n.  73  del  2006),  in
riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione  Emilia-Romagna  (ricorso
n. 73 del 2006), in riferimento agli artt. 117  e  118  Cost.,  dalle
Regioni Calabria, Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006)  e  Marche,
in riferimento al principio di leale  collaborazione,  dalle  Regioni
Calabria e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara cessata la materia  del  contendere  in  relazione  alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 159, comma 4,  del
d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117,  sesto
comma, Cost. e al principio di leale  collaborazione,  dalla  Regione
Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara cessata la materia  del  contendere  in  relazione  alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 160 del d.lgs.  n.
152 del 2006, promosse,  in  riferimento  all'art.  76  Cost.,  dalle
Regioni Umbria  ed  Emilia-Romagna  (ricorso  n.  73  del  2006),  in
riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione  Emilia-Romagna  (ricorso
n. 73 del 2006), in riferimento agli artt. 117  e  118  Cost.,  dalle
Regioni Calabria, Umbria ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del  2006),
in riferimento all'art.  117,  quarto  comma,  Cost.,  dalle  Regioni
Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 166, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, di
cui al  punto  20.1.2.  del  Considerato  in  diritto,  promossa,  in
riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna  (ricorso
n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 166, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui  al  punto
20.1.1. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'art.
76 Cost., e le questioni di legittimita' costituzionale dello  stesso
art. 166,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  promosse,  in
riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo  comma,  Cost.
dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso
indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 166, comma 4, del d.lgs. n.  152  del  2006,  promosse,  in
riferimento agli artt. 3, 41, 76, 117, quarto  comma,  e  119  Cost.,
dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara cessata la materia  del  contendere  in  relazione  alla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 172, comma  2,  in
combinato con l'art. 147, comma  2,  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,
promossa,  in   riferimento   all'art.   3   Cost.,   dalla   Regione
Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    Dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 176, comma 1, del d.lgs. n.  152  del  2006,
promosse, in riferimento all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  dalle
Regioni Calabria, Piemonte  ed  Emilia-Romagna  (ricorso  n.  73  del
2006), con i ricorsi indicati in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                         Il redattore: Gallo 
                       Il cancelliere: Milana 
    Depositata in cancelleria il 24 luglio 2009. 
                       Il cancelliere: Milana 
                                                             Allegato 
                        ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009 
                              Ordinanza 
    Considerato che il presente giudizio di  costituzionalita'  delle
leggi, promosso in via di azione,  e'  configurato  come  svolgentesi
esclusivamente tra soggetti  titolari  di  potesta'  legislativa,  in
quanto avente ad oggetto questioni  di  competenza  normativa,  fermi
restando, per i soggetti privi di tale potesta', i  mezzi  di  tutela
delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di  fronte  ad
altre istanze giurisdizionali ed  eventualmente  anche  di  fronte  a
questa Corte in via incidentale (sentenze nn. 405 del 2008 e 469  del
2005). 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati
in epigrafe dalla Associazione Italiana per il World  Wide  Fund  for
Nature -  ONLUS  e  da  Biomasse  Italia  S.p.a.,  Societa'  Italiana
Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l.  ed
E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a. 
                       Il Presidente: Amirante