Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimita' costituzionale promosse, nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dalle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che «I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorita' d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente»; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 136 del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 144, 145 e 146 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 117, quarto comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli articoli da 147 a 158 del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 147, comma 2, lettera b), anche in combinato con l'art. 172, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118, Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede l'obbligo di trasmissione dei «bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorita' d'ambito e loro variazioni», promossa, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 148, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 148, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle Regioni Piemonte e Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 148, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Piemonte, Umbria e Liguria, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Calabria e Piemonte, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalle Regioni Toscana, Umbria e Liguria, in riferimento all'art. 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 149, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., per la parte riferita alle competenze dell'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, dalle Regioni Umbria e Liguria, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Umbria e Liguria, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per la parte riferita alle competenze dell'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, dalle Regioni Toscana e Marche, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalle Regioni Toscana e Marche, in riferimento a non precisati parametri costituzionali, dalla Regione Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., per la parte non riferita alle competenze dell'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, dalle Regioni Umbria e Liguria, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per la parte non riferita alle competenze dell'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, dalla Regione Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 150, in combinato con l'art. 170, comma 3, lettera i), del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 150, in combinato con l'art. 170, comma 3, lettera i), del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 150, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 150, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76 e 117, secondo, quarto e sesto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 151 e 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Toscana, Abruzzo e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui ai punti 17.2.2. e 17.2.3. del Considerato in diritto, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Umbria, Abruzzo e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 17.2.4. del Considerato in diritto, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Umbria, Abruzzo, Campania e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Calabria e, in riferimento all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'artt. 117, quarto comma, Cost. dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Campania e Basilicata, in riferimento all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Calabria, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 17.2.2. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Basilicata, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui ai punti 17.2.2. e 17.2.3. del Considerato in diritto, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 17.2.4. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., e le questioni di legittimita' costituzionale dello stesso art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 154, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 154, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76 e 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156 del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 159 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Calabria ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Calabria, Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006) e Marche, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe; Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 159, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe; Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 160 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Calabria, Umbria ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 166, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 20.1.2. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 166, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 20.1.1. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'art. 76 Cost., e le questioni di legittimita' costituzionale dello stesso art. 166, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 166, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3, 41, 76, 117, quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 172, comma 2, in combinato con l'art. 147, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 176, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalle Regioni Calabria, Piemonte ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), con i ricorsi indicati in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009. Il Presidente: Amirante Il redattore: Gallo Il cancelliere: Milana Depositata in cancelleria il 24 luglio 2009. Il cancelliere: Milana Allegato ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009 Ordinanza Considerato che il presente giudizio di costituzionalita' delle leggi, promosso in via di azione, e' configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potesta' legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potesta', i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze nn. 405 del 2008 e 469 del 2005). Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - ONLUS e da Biomasse Italia S.p.a., Societa' Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a. Il Presidente: Amirante