P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione italiana per il VVorld VVide Fund for Nature (VVVVF Italia) - Onlus, dalla Societa' italiana Centrali Termoelettriche SICET s.r.l., dalla Biomasse Italia s.p.a., dall'Ital Green Energy s.r.l. e dall'Energia Tecnologia Ambiente s.p.a.; dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997; dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 265, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997; dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli da 217 a 226 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 221, commi da 4 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 233, 234 e 236 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara cessata la materia del contendere relativamente al giudizio sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 235 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 238, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 117, commi quarto e sesto, e 119, commi primo e secondo, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Marche e, limitatamente ai commi 1 e 2, anche dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 11, 76, 117 e 118, della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 240, 242, 246 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe; dichiara estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118, della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117, sesto comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 118 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in combinato disposto con l'art. 240, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 242, 244, 245, 248, 249, 250 e dell'allegato 4 alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 246 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento a non determinate attribuzioni costituzionali, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte e Marche con i ricorsi in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 265, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 117, sesto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009. Il Presidente: Amirante Il redattore: Napolitano Il cancelliere: Milana Depositata in cancelleria il 24 luglio 2009. Il cancelliere: Milana