P.Q.M. 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi, 
    riservata a  separate  pronunce  la  decisione  sull'impugnazione
delle altre disposizioni contenute nel decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 
    dichiara inammissibili gli interventi spiegati  dall'Associazione
italiana per il VVorld VVide Fund for Nature (VVVVF Italia) -  Onlus,
dalla Societa' italiana Centrali Termoelettriche SICET s.r.l.,  dalla
Biomasse Italia s.p.a., dall'Ital Green Energy s.r.l. e  dall'Energia
Tecnologia Ambiente s.p.a.; 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   241   del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale), nella parte in cui non prevede che, prima  dell'adozione
del regolamento da  esso  disciplinato,  sia  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997; 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 265, comma  3,
del decreto legislativo n. 152 del  2006,  nella  parte  in  cui  non
prevede che, prima dell'adozione del  decreto  ministeriale  da  esso
disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui  all'art.  8
del d.lgs. n. 281 del 1997; 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
degli articoli da 217 a 226 del decreto legislativo n. 152 del  2006,
sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla
Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 221, commi da 4 a 9, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, sollevata dalla Regione Calabria con il  ricorso  in
epigrafe; 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
sollevate, in riferimento  all'art.  117  della  Costituzione,  dalla
Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
sollevata, in riferimento  all'art.  117  della  Costituzione,  dalla
Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate,  in
riferimento agli articoli 76 e 118, primo comma, della  Costituzione,
dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate,  in
riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla  Regione  Calabria
con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli articoli 233, 234 e 236 del  decreto  legislativo  n.  152  del
2006, sollevate, in  riferimento  all'art.  118  della  Costituzione,
dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara cessata  la  materia  del  contendere  relativamente  al
giudizio sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 235
del decreto legislativo n. 152  del  2006,  sollevata  dalla  Regione
Calabria, in riferimento all'art.  118  della  Costituzione,  con  il
ricorso in epigrafe; 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 238, commi 5 e 6, del decreto legislativo n.
152 del 2006, sollevate, in  riferimento  agli  articoli  117,  commi
quarto e sesto, e 119, commi primo  e  secondo,  della  Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate,  in
riferimento agli articoli 11, 76, 117, 118 e 119 della  Costituzione,
nonche' al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria,
Toscana, Piemonte, Marche e, limitatamente ai  commi  1  e  2,  anche
dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi in epigrafe; 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n.
152  del  2006  sollevata,  in   riferimento   all'art.   117   della
Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del  2006,
sollevata, in  riferimento  all'art.  76  della  Costituzione,  dalla
Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dalla
Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art.  240,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento agli  articoli
3, 11, 76, 117 e 118, della Costituzione, dalla Regione Marche con il
ricorso in epigrafe; 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale degli  articoli  240,  242,  246  e  252  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in  riferimento  all'art.  76
della  Costituzione,  dalla  Regione  Piemonte  con  il  ricorso   in
epigrafe; 
    dichiara  estinto  il  giudizio  relativo   alle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli articoli 240, 242, 243,  244,  246,
252 e 257 del decreto legislativo n.  152  del  2006,  sollevate,  in
riferimento agli articoli 3, 76, 117 e 118 della Costituzione,  dalla
Regione Liguria con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
sollevata,  in  riferimento  agli   articoli   117   e   118,   della
Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata,  in
riferimento all'art. 117,  sesto  comma,  della  Costituzione,  dalla
Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara   inammissibile    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 118  della  Costituzione,
dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata,  in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla  Regione  Calabria
con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152  del
2006, in combinato disposto con l'art. 240, comma 1, lettera b),  del
medesimo decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli articoli
11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione  Toscana  con  il
ricorso in epigrafe; 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152  del
2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della
Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 242, comma 7, del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,
sollevate, in riferimento agli articoli  11,  76,  117  e  118  della
Costituzione, dalle Regioni  Toscana  e  Marche,  con  i  ricorsi  in
epigrafe; 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli articoli 242, 244, 245, 248, 249, 250 e  dell'allegato  4  alla
Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006,  sollevate,  in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla  Regione  Calabria
con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 246 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
sollevata,   in   riferimento   a   non   determinate    attribuzioni
costituzionali, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate,  in
riferimento agli articoli 76, 117  e  118  della  Costituzione  e  al
principio di leale collaborazione, dalle Regioni  Calabria,  Toscana,
Piemonte e Marche con i ricorsi in epigrafe; 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 265, comma 3, del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,
sollevate, in riferimento agli articoli 117, sesto comma, e 119 della
Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                      Il redattore: Napolitano 
                       Il cancelliere: Milana 
    Depositata in cancelleria il 24 luglio 2009. 
                       Il cancelliere: Milana