locali,  intervenendo  a  disciplinare  le  attivita'  regionali   di
vigilanza, controllo  e  sostituzione  dei  soggetti  incaricati  dei
servizi pubblici locali, in violazione dell'art. 117,  quarto  comma,
Cost. 
    La questione e' fondata. 
    A tal proposito occorre ricordare che, tenuto  conto  che  e'  la
legge  regionale  che,  nel  disciplinare  l'esercizio  di   funzioni
amministrative di competenza dei  Comuni  nelle  materie  di  propria
competenza, puo' prevedere anche poteri sostitutivi in capo ad organi
regionali per il compimento di atti  o  attivita'  obbligatorie,  nel
caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente,  e'
egualmente  solo  ad  essa   che   spetta   provvedere   a   regolare
dettagliatamente modalita' e termini di esercizio del proprio  potere
sostitutivo. 
    Nella specie, la norma statale impugnata prevede un termine entro
il quale i Presidenti delle Giunte  regionali,  in  caso  di  inerzia
delle Autorita' d'ambito, devono nominare un commissario ad acta  per
l'adozione di provvedimenti per  disporre  i  nuovi  affidamenti  del
servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni  di
cui alla medesima parte quarta del decreto n. 152 del 2006. 
    Tale previsione, avendo ad  oggetto  la  disciplina  puntuale  di
modalita' e tempi di esercizio del potere sostitutivo  della  Regione
nei confronti degli enti locali in una materia, quella della gestione
del servizi pubblico locale di gestione dei  rifiuti,  di  competenza
regionale, lede la relativa competenza legislativa regionale. 
    18.  -  Ancora  la  Regione   Calabria   propone   questione   di
legittimita' costituzionale nei confronti  dell'art.  205,  comma  6,
nella parte in  cui,  prevedendo  che  le  Regioni  possano  indicare
maggiori obiettivi di riciclo  e  di  recupero  dei  rifiuti  tramite
apposita  legge,  previa  intesa  con  il   Ministro   dell'ambiente,
produrrebbe  un  anomalo  vincolo   amministrativo   sulla   funzione
legislativa regionale, in violazione degli artt. 114 e 117 Cost. 
    La questione e' fondata. 
    La sottoposizione a vincoli procedimentali  dell'esercizio  della
competenza  legislativa  regionale  in  tema  di  individuazione   di
maggiori obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti, che  la  stessa
norma statale impugnata attribuisce ad essa, determina  evidentemente
una lesione della sfera di competenza  regionale,  posto  che  questa
Corte ha gia' affermato che  l'esercizio  dell'attivita'  legislativa
sfugge alle procedure di leale collaborazione (sentenza  n.  159  del
2008). 
    19. -  Ulteriore  questione  di  legittimita'  costituzionale  e'
promossa dalla Regione Calabria in relazione all'art. 206, commi 2  e
3. La ricorrente sostiene che tale norma, nella parte in cui  prevede
che il Ministro dell'ambiente possa stipulare accordi e contratti  di
programma con soggetti pubblici e privati per  promuovere  l'utilizzo
dei  sistemi  di  certificazione  ambientale  e  di  attuazione   dei
programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo  di
utilita',  senza  alcun  coinvolgimento  delle  Regioni,   violi   il
principio di leale collaborazione, nonche' l'art. 118  Cost.,  tenuto
conto dell'impatto  che  le  attivita'  previste  possono  avere  sul
territorio di queste. 
    La questione non e' fondata. 
    L'asserita violazione delle attribuzioni regionali  e'  priva  di
fondamento, trattandosi di un ambito normativo, quello inerente  alla
disciplina degli accordi  e  contratti  di  programma  finalizzati  a
promuovere l'impiego, su tutto il territorio nazionale,  di  tecniche
volte ad assicurare livelli  piu'  elevati  di  tutela  dell'ambiente
(mediante la promozione dell'utilizzo dei sistemi  di  certificazione
ambientale nonche' del ritiro dei beni  di  consumo  al  termine  del
ciclo di utilita'), riconducibile, in via prevalente, alla competenza
statale esclusiva in tema di tutela  dell'ambiente,  con  conseguente
esclusione  della  necessita'  di  forme  di   coinvolgimento   delle
autonomie territoriali. 
    Ne', d'altra parte, risulta  violato  l'art.  118  Cost.,  tenuto
conto che e' con la stipulazione dei predetti accordi e contratti che
vengono  fissati  gli  standard  di  tutela  dell'ambiente   connessi
all'impiego delle tecniche richiamate,  sicche'  l'attribuzione  agli
organi  statali  della  relativa  competenza  obbedisce  all'esigenza
unitaria  di  assicurare  che  detti  livelli   siano   uniformemente
rispettati sull'intero territorio nazionale. 
    20. - La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 207, comma 1,
nella parte in cui attribuisce allo Stato, in specie all'Autorita' di
vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti,  il  compito  di
garantire e vigilare in merito  all'osservanza  dei  principi  e  del
perseguimento delle finalita' di cui alla parte quarta  del  decreto,
con   particolare    riferimento    all'efficienza,    all'efficacia,
all'economicita' ed alla trasparenza del servizio. 
    A parere della ricorrente detta  norma  violerebbe:  l'art.  117,
quarto comma, Cost., in quanto l'Autorita' opererebbe in  materia  di
servizi  pubblici  locali,  in  aperta  violazione  della  competenza
regionale residuale; l'art. 76 Cost e le attribuzioni  regionali  ivi
richiamate, in quanto l'attribuzione alla  predetta  Autorita'  delle
suindicate funzioni sarebbe avvenuta in  violazione  della  legge  di
delega, risolvendosi nel riconoscimento in capo  allo  Stato  di  una
competenza "nuova" rispetto all'elenco di cui al d.lgs.  n.  112  del
1998,  in  una  materia,  quella  dei  servizi  pubblici  locali,  di
competenza   regionale   residuale;   l'art.   118   Cost.,   perche'
l'attrazione al centro delle funzioni  amministrative  regionali,  in
assenza  di  giustificati  motivi,   costituirebbe   violazione   del
principio di sussidiarieta'. 
    Va al riguardo osservato, in via  preliminare,  che  l'art.  207,
comma 1,  e'  stato  abrogato  dall'art.  1,  comma  5,  del  decreto
legislativo 8  novembre  2006,  n.  284  (Disposizioni  correttive  e
integrative del d.lgs. 3  aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in
materia  ambientale).   In   considerazione   di   tale   intervenuta
abrogazione, satisfattiva delle pretese avanzate, la ricorrente,  con
memoria depositata in data 6 maggio 2009, ha chiesto una pronuncia di
cessazione della materia del contendere. 
    Orbene, tenuto conto del  fatto  che,  nel  limitato  periodo  di
vigenza della norma impugnata, non risulta che ad essa sia stata data
applicazione, e che  - come sostenuto dalla  medesima  ricorrente   -
l'intervenuta abrogazione della stessa  e'  pienamente  satisfattiva,
deve dichiararsi cessata la materia del contendere. 
    21. - Le Regioni Marche e Toscana hanno, poi, promosso  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 208, comma 10,  nella  parte
in cui, in materia di autorizzazione unica per i  nuovi  impianti  di
smaltimento e di recupero dei rifiuti, prevede che, «ove  l'autorita'
competente non provveda a  concludere  il  procedimento  di  rilascio
dell'autorizzazione unica entro i termini previsti  al  comma  8,  si
applica  il  potere  sostitutivo  di  cui  all'art.  5  del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112». Le ricorrenti ritengono che detta
norma violi gli artt. 117 e 118  Cost.,  in  quanto  escluderebbe  il
potere delle Regioni di sostituirsi agli enti inadempienti in materie
di propria competenza, quali quelle  del  governo  del  territorio  e
della tutela della salute, interferenti con la tutela dell'ambiente. 
    La questione non e' fondata, nei termini di seguito precisati. 
    La  censura   muove,   infatti,   da   un   erroneo   presupposto
interpretativo, secondo il quale la norma impugnata  interverrebbe  a
disciplinare il potere sostitutivo dello Stato in  caso  di  inerzia,
nella conclusione del procedimento  di  rilascio  dell'autorizzazione
unica  per  i  nuovi  impianti,  da  parte  di  autorita'  competenti
riconducibili agli enti locali, escludendo che le  Regioni,  titolari
di proprie competenze in tema di governo del territorio e  di  tutela
della salute, possano esercitare preventivamente  il  proprio  potere
sostitutivo. 
    Al contrario, la norma impugnata si inserisce  nell'ambito  della
disciplina di un  articolato  procedimento  all'esito  del  quale  e'
attribuito alla Regione  il  compito  di  approvare  il  progetto  ed
autorizzare  la  realizzazione  e  la  gestione  dell'impianto.  Tale
procedimento e' puntualmente disciplinato al fine di  assicurare  che
il rilascio dell'autorizzazione avvenga sulla base di  una  complessa
istruttoria finalizzata a garantire, in attuazione delle  indicazioni
della normativa comunitaria, la regolarita' della messa in  esercizio
dei predetti impianti «proprio in  considerazione  dei  valori  della
salute e dell'ambiente che si intendono  tutelare  in  modo  omogeneo
sull'intero territorio nazionale» (sentenze n. 62 del  2008,  n.  173
del 1998; si vedano, altresi', le sentenze n. 194 del 1993 e  n.  307
del 1992). Per questo motivo  - ed in considerazione della necessita'
che si giunga  in  termini  di  tempo  ragionevoli  ad  una  verifica
relativa alla sussistenza o meno  dei  requisiti  prescritti  per  la
messa  in  opera  degli  impianti   -   la   norma   stabilisce   che
l'istruttoria, che deve svolgersi mediante convocazione  di  apposita
conferenza dei servizi cui partecipano i  responsabili  degli  uffici
regionali competenti ed i rappresentanti delle autorita'  d'ambito  e
degli enti locali interessati nonche' con l'eventuale  ausilio  delle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, si concluda  entro
centocinquanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  con  il
rilascio dell'autorizzazione o con il diniego motivato  della  stessa
da parte dell'ente competente, e cioe' della Regione. E'  percio'  in
sostituzione di  quest'ultima   -  ed  a  protezione  dei  richiamati
interessi costituzionali  -  che  l'art.  208,  comma  10,  prescrive
l'operativita' dei poteri sostitutivi statali di cui all'art.  5  del
d.lgs. n. 112 del 1998, senza  con  cio'  escludere  l'esercizio,  da
parte delle Regioni, di un proprio potere sostitutivo, inerente  alle
proprie competenze, in ordine all'espletamento delle singole fasi del
procedimento istruttorio. 
    22. - L'art. 211, comma 3, e' impugnato dalla  Regione  Calabria,
per violazione degli artt. 118 e 120 della Cost. Tale norma, a parere
della ricorrente, nella parte in  cui  stabilisce  che,  in  caso  di
mancata approvazione o autorizzazione da  parte  della  Regione,  nei
termini di tempo prescritti, del progetto o della realizzazione di un
impianto di ricerca o sperimentazione, l'interessato puo'  rivolgersi
direttamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
porrebbe nel nulla qualunque motivazione che la Regione abbia addotto
per bloccare l'attivita', con una deroga ingiustificata al  principio
di sussidiarieta' non ricollegabile neppure all'esercizio del  potere
sostitutivo contemplato in Costituzione, data la  totale  assenza  di
garanzie per l'ente sostituendo. 
    La questione non e' fondata. 
    Anche  in  tal  caso,  la  disposizione  impugnata   si   colloca
nell'ambito della disciplina del procedimento di autorizzazione  alla
realizzazione   ed   all'esercizio   di   impianti   di   ricerca   e
sperimentazione  per  il  quale  sono  stabiliti,  al  ricorrere   di
specifiche condizioni, termini di tempo  ridotti  rispetto  a  quelli
previsti per la generalita' degli impianti, proprio in ragione  della
rilevanza degli  stessi  in  vista  della  protezione  dell'ambiente.
Orbene,   la   possibilita'   accordata   dalla    norma    censurata
all'interessato  di  adire  direttamente  l'amministrazione  centrale
nell'eventualita' che la Regione non abbia provveduto ad approvare il
progetto o ad  autorizzare  la  realizzazione  di  uno  dei  predetti
impianti nei termini prescritti costituisce solo il riconoscimento in
capo  all'interessato  di  uno  strumento  di  stimolo  all'eventuale
attivazione del potere sostitutivo statale, che non e' peraltro fatto
oggetto di disciplina e,  comunque,  non  esclude,  anzi  impone  che
l'amministrazione centrale tenga conto delle motivazioni che, in sede
istruttoria, hanno indotto la Regione a non emettere il provvedimento
richiesto nel termine previsto, non  configurandosi  pertanto  alcuna
lesione delle competenze regionali. 
    23. - Le Regioni Marche, Toscana e Calabria impugnano l'art. 212,
commi 2 e 3, in  materia  di  composizione  dell'albo  nazionale  dei
gestori ambientali. Tali disposizioni vengono censurate  nella  parte
in cui, prevedendo un aumento del numero dei componenti del  comitato
nazionale a favore del Ministero dell'ambiente (comma 2), e di quelli
delle sezioni regionali  o  provinciali  dell'albo,  a  favore  delle
organizzazioni sindacali e delle categorie economiche (comma 3),  con
contestuale   riduzione   dei   componenti   di   nomina   regionale,
determinerebbero una violazione degli artt. 114 (Calabria) 117 e  118
Cost. Ad avviso  delle  ricorrenti,  attraverso  la  riduzione  della
rappresentanza regionale,  le  citate  disposizioni  finirebbero  per
ledere  le  prerogative  regionali   nelle   materie   della   tutela
dell'ambiente,  della  tutela  della  salute  e   del   governo   del
territorio, in quanto in tal modo i rappresentanti delle Regioni  non
avrebbero la possibilita' di condizionare la definizione delle  linee
guida in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti. 
    La Regione Toscana, con memoria  depositata  in  data  27  aprile
2009, ha dichiarato di non avere piu' interesse ad una  pronuncia  di
merito in ordine alle  censure  svolte  nei  confronti  del  comma  3
dell'art. 212, in quanto quest'ultimo e' stato  modificato  dall'art.
2,  comma  30,  del  d.lgs.  n.  4  del  2008  in  senso   pienamente
satisfattivo delle richieste regionali, con eliminazione  della  piu'
ampia rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle categorie
economiche in seno alle sezioni regionali e provinciali. 
    Sulla base di  analoghe  argomentazioni  la  Regione  Marche,  in
relazione alla predetta disposizione, con  memoria  depositata  il  5
maggio 2009, ha chiesto che  venga  dichiarata  la  cessazione  della
materia del contendere, anche tenuto conto della mancata applicazione
medio tempore della disposizione in esame. 
    In via preliminare occorre considerare che l'art. 212,  comma  3,
e' stato modificato dal citato dall'art. 2, comma 30, del d.lgs. n. 4
del 2008 e che tale modifica risulta  pienamente  satisfattiva  delle
richieste regionali, in quanto a seguito  di  essa  i  componenti  di
designazione  regionale  costituiscono  la  maggioranza  in  seno  ai
predetti organi. La disposizione censurata, peraltro, non  ha  potuto
avere medio tempore applicazione, in ragione del fatto che lo  stesso
art. 212, al comma 4, ha attribuito, in via transitoria, le  funzioni
del comitato nazionale e  delle  sezioni  regionali  del  nuovo  albo
nazionale  dei  gestori  ambientali,  rispettivamente,  al   comitato
nazionale e alle sezioni regionali del vecchio albo  in  vigore  fino
alla scadenza del mandato, ma solo alla specifica condizione che tali
organismi fossero «integrati  dai  nuovi  componenti  individuati  ai
sensi, rispettivamente, del comma 2,  lettera  l),  e  del  comma  3,
lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16» e che
tale integrazione, demandata ad un decreto ministeriale, non  e'  mai
avvenuta. 
    Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere  in
relazione alle questioni aventi ad oggetto l'art. 212, comma 3. 
    Le questioni proposte nei confronti dell'art. 212, comma  2,  non
sono fondate. 
    Sia il Comitato nazionale che le sezioni regionali e  provinciali
sono organi  dell'albo  nazionale  dei  gestori  ambientali,  le  cui
competenze  sono  essenzialmente  costituite  dalla  verifica   della
sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per  lo  svolgimento
delle attivita' di raccolta, trasporto, commercio ed  intermediazione
dei rifiuti, nonche' di gestione degli impianti di smaltimento  e  di
recupero  degli  stessi,  da  parte  delle   imprese   che   chiedano
l'iscrizione al medesimo albo,  in  vista  del  principale  obiettivo
della garanzia del rispetto, da parte  delle  predette  imprese,  dei
livelli omogenei di tutela  dell'ambiente,  in  tutto  il  territorio
nazionale.  Detti  organi  operano,   pertanto,   in   funzione   del
soddisfacimento  delle  predette  esigenze  unitarie,  in  un  ambito
riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, di  competenza
esclusiva statale, sicche' la riduzione del numero dei componenti  di
derivazione regionale all'interno dei medesimi non  determina  alcuna
lesione delle sfere di competenza regionale, neanche con  riferimento
alla  richiamata  definizione  delle  linee  guida  in   materia   di
smaltimento e recupero dei rifiuti, tenuto conto che tale definizione
non rientra fra i compiti dell'albo. 
    24 - La Regione Emilia-Romagna impugna l'art. 215, nella parte in
cui attribuisce all'albo nazionale dei  gestori  ambientali,  sezione
regionale,  competenze  relative  all'iscrizione  delle  imprese  che
effettuano la comunicazione di inizio di attivita' di smaltimento  di
rifiuti non pericolosi effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti
stessi (cosiddetto autosmaltimento), alla verifica dei presupposti  e
alla vigilanza sul rispetto delle norme tecniche. 
    Tale disposizione, a parere della ricorrente, contrasterebbe  con
l'art. 76 Cost. in quanto violerebbe i criteri e  principi  direttivi
della legge di delega  - che impone al legislatore  di  mantenere  il
riparto delle  funzioni  amministrative  tra  i  diversi  livelli  di
governo delineato dalla normativa vigente  -  attribuendo  al  citato
albo nazionale funzioni spettanti alle Province in base  all'art.  32
del  d.lgs.  n.  22  del  1997,  le  quali  vedrebbero  in  tal  modo
ridimensionato il loro ruolo,  in  violazione  altresi'  del  riparto
delle competenze amministrative fissato dal d.lgs. n. 112 del 1998. 
    Le Regioni Toscana e  Marche  promuovono,  infine,  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 215, commi 1, 3 e 4,  e  216,
commi 1, 3 e  4,  nella  parte  in  cui,  dettando  disposizioni  con
riferimento alle attivita' di auto-smaltimento ed alle operazioni  di
recupero, attribuiscono alla sezione  regionale  dell'albo  nazionale
dei gestori ambientali le funzioni  che  la  precedente  legislazione
attribuiva alle province (artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 22 del 1997), e
sottraggono, quindi, alla competenza  provinciale  la  tenuta  ed  il
controllo  delle  comunicazioni  di   inizio   delle   attivita'   di
smaltimento e recupero dei rifiuti nelle procedure semplificate. 
    Tali norme sarebbero,  pertanto,  in  contrasto  con  l'art.  117
Cost., perche' sottrarrebbero alla  Regione  importanti  funzioni  in
materia di tutela della salute e di governo del territorio. 
    La Regione Emilia-Romagna, con memoria  del  6  maggio  2009,  in
relazione alle censure proposte nei confronti dell'art. 215,  ritiene
che sia cessata la materia del contendere a seguito  delle  modifiche
apportate alla citata disposizione dall'art. 2, commi da 33 a 35, del
d.lgs. n. 4 del  2008,  che  ha  allocato  nuovamente  in  capo  alle
Province le competenze che erano state attribuite all'albo  nazionale
dei gestori ambientali. 
    Sulla  base  di  analoghe  argomentazioni,  la  Regione   Toscana
dichiara di non avere piu' interesse ad una pronuncia di merito e  la
Regione Marche ritiene che sia cessata la materia del  contendere  in
relazione alle censure svolte nei confronti degli artt. 215, commi 1,
3 e 4, e 216, commi 1, 3 e 4, a seguito delle modifiche apportate dal
citato art. 2,  commi  da  33  a  38,  del  d.lgs.  n.  4  del  2008,
integralmente satisfattive delle doglianze prospettate. 
    A tal riguardo occorre osservare che le modifiche  apportate  dal
suddetto art. 2, commi 33-38, del d.lgs. n. 4 del  2008,  alle  norme
impugnate risultano effettivamente idonee a soddisfare  le  richieste
delle  Regioni  ricorrenti,  in  quanto  provvedono   ad   attribuire
nuovamente alle Province le competenze che le norme impugnate avevano
loro sottratto in favore della sezione regionale dell'albo. Anche  in
tale caso si deve, altresi', rilevare che le  disposizioni  impugnate
non hanno potuto avere medio tempore applicazione, tenuto  conto  che
lo stesso art. 212, al comma 4, ha attribuito, in via transitoria, le
funzioni del Comitato nazionale e delle sezioni regionali  del  nuovo
albo nazionale dei gestori ambientali, rispettivamente,  al  Comitato
nazionale e alle sezioni regionali del vecchio albo, in  vigore  fino
alla scadenza del mandato, ma solo alla specifica condizione che tali
organismi fossero «integrati  dai  nuovi  componenti  individuati  ai
sensi, rispettivamente, del comma 2,  lettera  l),  e  del  comma  3,
lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16» e che
tale integrazione, demandata ad un decreto ministeriale, non  e'  mai
avvenuta: sicche' deve escludersi  che  le  funzioni  previste  dalle
norme oggetto di censura siano mai transitate in  capo  alle  sezioni
regionali del vecchio albo a  danno  delle  Province,  che  ne  erano
titolari ai sensi degli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 22 del 1997. 
    Sulla base dei richiamati argomenti deve,  pertanto,  dichiararsi
cessata la materia  del  contendere  in  riferimento  alle  questioni
proposte nei confronti degli artt. 215 e 216, commi 1, 3 e 4. 
    25. - Avendo la Corte  deciso  il  merito  dei  ricorsi,  restano
assorbite le istanze di sospensione formulate.