locali, intervenendo a disciplinare le attivita' regionali di vigilanza, controllo e sostituzione dei soggetti incaricati dei servizi pubblici locali, in violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. La questione e' fondata. A tal proposito occorre ricordare che, tenuto conto che e' la legge regionale che, nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni nelle materie di propria competenza, puo' prevedere anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti o attivita' obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, e' egualmente solo ad essa che spetta provvedere a regolare dettagliatamente modalita' e termini di esercizio del proprio potere sostitutivo. Nella specie, la norma statale impugnata prevede un termine entro il quale i Presidenti delle Giunte regionali, in caso di inerzia delle Autorita' d'ambito, devono nominare un commissario ad acta per l'adozione di provvedimenti per disporre i nuovi affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla medesima parte quarta del decreto n. 152 del 2006. Tale previsione, avendo ad oggetto la disciplina puntuale di modalita' e tempi di esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali in una materia, quella della gestione del servizi pubblico locale di gestione dei rifiuti, di competenza regionale, lede la relativa competenza legislativa regionale. 18. - Ancora la Regione Calabria propone questione di legittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 205, comma 6, nella parte in cui, prevedendo che le Regioni possano indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti tramite apposita legge, previa intesa con il Ministro dell'ambiente, produrrebbe un anomalo vincolo amministrativo sulla funzione legislativa regionale, in violazione degli artt. 114 e 117 Cost. La questione e' fondata. La sottoposizione a vincoli procedimentali dell'esercizio della competenza legislativa regionale in tema di individuazione di maggiori obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti, che la stessa norma statale impugnata attribuisce ad essa, determina evidentemente una lesione della sfera di competenza regionale, posto che questa Corte ha gia' affermato che l'esercizio dell'attivita' legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione (sentenza n. 159 del 2008). 19. - Ulteriore questione di legittimita' costituzionale e' promossa dalla Regione Calabria in relazione all'art. 206, commi 2 e 3. La ricorrente sostiene che tale norma, nella parte in cui prevede che il Ministro dell'ambiente possa stipulare accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati per promuovere l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale e di attuazione dei programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilita', senza alcun coinvolgimento delle Regioni, violi il principio di leale collaborazione, nonche' l'art. 118 Cost., tenuto conto dell'impatto che le attivita' previste possono avere sul territorio di queste. La questione non e' fondata. L'asserita violazione delle attribuzioni regionali e' priva di fondamento, trattandosi di un ambito normativo, quello inerente alla disciplina degli accordi e contratti di programma finalizzati a promuovere l'impiego, su tutto il territorio nazionale, di tecniche volte ad assicurare livelli piu' elevati di tutela dell'ambiente (mediante la promozione dell'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale nonche' del ritiro dei beni di consumo al termine del ciclo di utilita'), riconducibile, in via prevalente, alla competenza statale esclusiva in tema di tutela dell'ambiente, con conseguente esclusione della necessita' di forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali. Ne', d'altra parte, risulta violato l'art. 118 Cost., tenuto conto che e' con la stipulazione dei predetti accordi e contratti che vengono fissati gli standard di tutela dell'ambiente connessi all'impiego delle tecniche richiamate, sicche' l'attribuzione agli organi statali della relativa competenza obbedisce all'esigenza unitaria di assicurare che detti livelli siano uniformemente rispettati sull'intero territorio nazionale. 20. - La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 207, comma 1, nella parte in cui attribuisce allo Stato, in specie all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il compito di garantire e vigilare in merito all'osservanza dei principi e del perseguimento delle finalita' di cui alla parte quarta del decreto, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'economicita' ed alla trasparenza del servizio. A parere della ricorrente detta norma violerebbe: l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto l'Autorita' opererebbe in materia di servizi pubblici locali, in aperta violazione della competenza regionale residuale; l'art. 76 Cost e le attribuzioni regionali ivi richiamate, in quanto l'attribuzione alla predetta Autorita' delle suindicate funzioni sarebbe avvenuta in violazione della legge di delega, risolvendosi nel riconoscimento in capo allo Stato di una competenza "nuova" rispetto all'elenco di cui al d.lgs. n. 112 del 1998, in una materia, quella dei servizi pubblici locali, di competenza regionale residuale; l'art. 118 Cost., perche' l'attrazione al centro delle funzioni amministrative regionali, in assenza di giustificati motivi, costituirebbe violazione del principio di sussidiarieta'. Va al riguardo osservato, in via preliminare, che l'art. 207, comma 1, e' stato abrogato dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 (Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale). In considerazione di tale intervenuta abrogazione, satisfattiva delle pretese avanzate, la ricorrente, con memoria depositata in data 6 maggio 2009, ha chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Orbene, tenuto conto del fatto che, nel limitato periodo di vigenza della norma impugnata, non risulta che ad essa sia stata data applicazione, e che - come sostenuto dalla medesima ricorrente - l'intervenuta abrogazione della stessa e' pienamente satisfattiva, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. 21. - Le Regioni Marche e Toscana hanno, poi, promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 208, comma 10, nella parte in cui, in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, prevede che, «ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». Le ricorrenti ritengono che detta norma violi gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto escluderebbe il potere delle Regioni di sostituirsi agli enti inadempienti in materie di propria competenza, quali quelle del governo del territorio e della tutela della salute, interferenti con la tutela dell'ambiente. La questione non e' fondata, nei termini di seguito precisati. La censura muove, infatti, da un erroneo presupposto interpretativo, secondo il quale la norma impugnata interverrebbe a disciplinare il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia, nella conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti, da parte di autorita' competenti riconducibili agli enti locali, escludendo che le Regioni, titolari di proprie competenze in tema di governo del territorio e di tutela della salute, possano esercitare preventivamente il proprio potere sostitutivo. Al contrario, la norma impugnata si inserisce nell'ambito della disciplina di un articolato procedimento all'esito del quale e' attribuito alla Regione il compito di approvare il progetto ed autorizzare la realizzazione e la gestione dell'impianto. Tale procedimento e' puntualmente disciplinato al fine di assicurare che il rilascio dell'autorizzazione avvenga sulla base di una complessa istruttoria finalizzata a garantire, in attuazione delle indicazioni della normativa comunitaria, la regolarita' della messa in esercizio dei predetti impianti «proprio in considerazione dei valori della salute e dell'ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale» (sentenze n. 62 del 2008, n. 173 del 1998; si vedano, altresi', le sentenze n. 194 del 1993 e n. 307 del 1992). Per questo motivo - ed in considerazione della necessita' che si giunga in termini di tempo ragionevoli ad una verifica relativa alla sussistenza o meno dei requisiti prescritti per la messa in opera degli impianti - la norma stabilisce che l'istruttoria, che deve svolgersi mediante convocazione di apposita conferenza dei servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti ed i rappresentanti delle autorita' d'ambito e degli enti locali interessati nonche' con l'eventuale ausilio delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, si concluda entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'autorizzazione o con il diniego motivato della stessa da parte dell'ente competente, e cioe' della Regione. E' percio' in sostituzione di quest'ultima - ed a protezione dei richiamati interessi costituzionali - che l'art. 208, comma 10, prescrive l'operativita' dei poteri sostitutivi statali di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 112 del 1998, senza con cio' escludere l'esercizio, da parte delle Regioni, di un proprio potere sostitutivo, inerente alle proprie competenze, in ordine all'espletamento delle singole fasi del procedimento istruttorio. 22. - L'art. 211, comma 3, e' impugnato dalla Regione Calabria, per violazione degli artt. 118 e 120 della Cost. Tale norma, a parere della ricorrente, nella parte in cui stabilisce che, in caso di mancata approvazione o autorizzazione da parte della Regione, nei termini di tempo prescritti, del progetto o della realizzazione di un impianto di ricerca o sperimentazione, l'interessato puo' rivolgersi direttamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, porrebbe nel nulla qualunque motivazione che la Regione abbia addotto per bloccare l'attivita', con una deroga ingiustificata al principio di sussidiarieta' non ricollegabile neppure all'esercizio del potere sostitutivo contemplato in Costituzione, data la totale assenza di garanzie per l'ente sostituendo. La questione non e' fondata. Anche in tal caso, la disposizione impugnata si colloca nell'ambito della disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione per il quale sono stabiliti, al ricorrere di specifiche condizioni, termini di tempo ridotti rispetto a quelli previsti per la generalita' degli impianti, proprio in ragione della rilevanza degli stessi in vista della protezione dell'ambiente. Orbene, la possibilita' accordata dalla norma censurata all'interessato di adire direttamente l'amministrazione centrale nell'eventualita' che la Regione non abbia provveduto ad approvare il progetto o ad autorizzare la realizzazione di uno dei predetti impianti nei termini prescritti costituisce solo il riconoscimento in capo all'interessato di uno strumento di stimolo all'eventuale attivazione del potere sostitutivo statale, che non e' peraltro fatto oggetto di disciplina e, comunque, non esclude, anzi impone che l'amministrazione centrale tenga conto delle motivazioni che, in sede istruttoria, hanno indotto la Regione a non emettere il provvedimento richiesto nel termine previsto, non configurandosi pertanto alcuna lesione delle competenze regionali. 23. - Le Regioni Marche, Toscana e Calabria impugnano l'art. 212, commi 2 e 3, in materia di composizione dell'albo nazionale dei gestori ambientali. Tali disposizioni vengono censurate nella parte in cui, prevedendo un aumento del numero dei componenti del comitato nazionale a favore del Ministero dell'ambiente (comma 2), e di quelli delle sezioni regionali o provinciali dell'albo, a favore delle organizzazioni sindacali e delle categorie economiche (comma 3), con contestuale riduzione dei componenti di nomina regionale, determinerebbero una violazione degli artt. 114 (Calabria) 117 e 118 Cost. Ad avviso delle ricorrenti, attraverso la riduzione della rappresentanza regionale, le citate disposizioni finirebbero per ledere le prerogative regionali nelle materie della tutela dell'ambiente, della tutela della salute e del governo del territorio, in quanto in tal modo i rappresentanti delle Regioni non avrebbero la possibilita' di condizionare la definizione delle linee guida in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti. La Regione Toscana, con memoria depositata in data 27 aprile 2009, ha dichiarato di non avere piu' interesse ad una pronuncia di merito in ordine alle censure svolte nei confronti del comma 3 dell'art. 212, in quanto quest'ultimo e' stato modificato dall'art. 2, comma 30, del d.lgs. n. 4 del 2008 in senso pienamente satisfattivo delle richieste regionali, con eliminazione della piu' ampia rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle categorie economiche in seno alle sezioni regionali e provinciali. Sulla base di analoghe argomentazioni la Regione Marche, in relazione alla predetta disposizione, con memoria depositata il 5 maggio 2009, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche tenuto conto della mancata applicazione medio tempore della disposizione in esame. In via preliminare occorre considerare che l'art. 212, comma 3, e' stato modificato dal citato dall'art. 2, comma 30, del d.lgs. n. 4 del 2008 e che tale modifica risulta pienamente satisfattiva delle richieste regionali, in quanto a seguito di essa i componenti di designazione regionale costituiscono la maggioranza in seno ai predetti organi. La disposizione censurata, peraltro, non ha potuto avere medio tempore applicazione, in ragione del fatto che lo stesso art. 212, al comma 4, ha attribuito, in via transitoria, le funzioni del comitato nazionale e delle sezioni regionali del nuovo albo nazionale dei gestori ambientali, rispettivamente, al comitato nazionale e alle sezioni regionali del vecchio albo in vigore fino alla scadenza del mandato, ma solo alla specifica condizione che tali organismi fossero «integrati dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera l), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16» e che tale integrazione, demandata ad un decreto ministeriale, non e' mai avvenuta. Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alle questioni aventi ad oggetto l'art. 212, comma 3. Le questioni proposte nei confronti dell'art. 212, comma 2, non sono fondate. Sia il Comitato nazionale che le sezioni regionali e provinciali sono organi dell'albo nazionale dei gestori ambientali, le cui competenze sono essenzialmente costituite dalla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento delle attivita' di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti, nonche' di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero degli stessi, da parte delle imprese che chiedano l'iscrizione al medesimo albo, in vista del principale obiettivo della garanzia del rispetto, da parte delle predette imprese, dei livelli omogenei di tutela dell'ambiente, in tutto il territorio nazionale. Detti organi operano, pertanto, in funzione del soddisfacimento delle predette esigenze unitarie, in un ambito riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, sicche' la riduzione del numero dei componenti di derivazione regionale all'interno dei medesimi non determina alcuna lesione delle sfere di competenza regionale, neanche con riferimento alla richiamata definizione delle linee guida in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti, tenuto conto che tale definizione non rientra fra i compiti dell'albo. 24 - La Regione Emilia-Romagna impugna l'art. 215, nella parte in cui attribuisce all'albo nazionale dei gestori ambientali, sezione regionale, competenze relative all'iscrizione delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (cosiddetto autosmaltimento), alla verifica dei presupposti e alla vigilanza sul rispetto delle norme tecniche. Tale disposizione, a parere della ricorrente, contrasterebbe con l'art. 76 Cost. in quanto violerebbe i criteri e principi direttivi della legge di delega - che impone al legislatore di mantenere il riparto delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo delineato dalla normativa vigente - attribuendo al citato albo nazionale funzioni spettanti alle Province in base all'art. 32 del d.lgs. n. 22 del 1997, le quali vedrebbero in tal modo ridimensionato il loro ruolo, in violazione altresi' del riparto delle competenze amministrative fissato dal d.lgs. n. 112 del 1998. Le Regioni Toscana e Marche promuovono, infine, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 215, commi 1, 3 e 4, e 216, commi 1, 3 e 4, nella parte in cui, dettando disposizioni con riferimento alle attivita' di auto-smaltimento ed alle operazioni di recupero, attribuiscono alla sezione regionale dell'albo nazionale dei gestori ambientali le funzioni che la precedente legislazione attribuiva alle province (artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 22 del 1997), e sottraggono, quindi, alla competenza provinciale la tenuta ed il controllo delle comunicazioni di inizio delle attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti nelle procedure semplificate. Tali norme sarebbero, pertanto, in contrasto con l'art. 117 Cost., perche' sottrarrebbero alla Regione importanti funzioni in materia di tutela della salute e di governo del territorio. La Regione Emilia-Romagna, con memoria del 6 maggio 2009, in relazione alle censure proposte nei confronti dell'art. 215, ritiene che sia cessata la materia del contendere a seguito delle modifiche apportate alla citata disposizione dall'art. 2, commi da 33 a 35, del d.lgs. n. 4 del 2008, che ha allocato nuovamente in capo alle Province le competenze che erano state attribuite all'albo nazionale dei gestori ambientali. Sulla base di analoghe argomentazioni, la Regione Toscana dichiara di non avere piu' interesse ad una pronuncia di merito e la Regione Marche ritiene che sia cessata la materia del contendere in relazione alle censure svolte nei confronti degli artt. 215, commi 1, 3 e 4, e 216, commi 1, 3 e 4, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 2, commi da 33 a 38, del d.lgs. n. 4 del 2008, integralmente satisfattive delle doglianze prospettate. A tal riguardo occorre osservare che le modifiche apportate dal suddetto art. 2, commi 33-38, del d.lgs. n. 4 del 2008, alle norme impugnate risultano effettivamente idonee a soddisfare le richieste delle Regioni ricorrenti, in quanto provvedono ad attribuire nuovamente alle Province le competenze che le norme impugnate avevano loro sottratto in favore della sezione regionale dell'albo. Anche in tale caso si deve, altresi', rilevare che le disposizioni impugnate non hanno potuto avere medio tempore applicazione, tenuto conto che lo stesso art. 212, al comma 4, ha attribuito, in via transitoria, le funzioni del Comitato nazionale e delle sezioni regionali del nuovo albo nazionale dei gestori ambientali, rispettivamente, al Comitato nazionale e alle sezioni regionali del vecchio albo, in vigore fino alla scadenza del mandato, ma solo alla specifica condizione che tali organismi fossero «integrati dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera l), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16» e che tale integrazione, demandata ad un decreto ministeriale, non e' mai avvenuta: sicche' deve escludersi che le funzioni previste dalle norme oggetto di censura siano mai transitate in capo alle sezioni regionali del vecchio albo a danno delle Province, che ne erano titolari ai sensi degli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 22 del 1997. Sulla base dei richiamati argomenti deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere in riferimento alle questioni proposte nei confronti degli artt. 215 e 216, commi 1, 3 e 4. 25. - Avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi, restano assorbite le istanze di sospensione formulate.