Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49,  comma  1,
della  legge  della  Regione  Lombardia  12  dicembre  2003,  n.   26
(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in materia di gestione dei  rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del
sottosuolo e di risorse idriche), come  sostituito  dall'articolo  4,
comma 1, lettera p), della legge della Regione  Lombardia  18  agosto
2006, n. 18 (Conferimento delle funzioni agli enti locali in  materia
di servizi locali di interesse  economico  generale.  Modifiche  alla
legge regionale 12 dicembre  2003,  n.  26  «Disciplina  dei  servizi
locali di interesse economico generale. Norme in materia di  gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo  del  sottosuolo  e  di  risorse
idriche»); 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 49, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 26  del
2003, come sostituito dall'articolo 4, comma  1,  lettera  p),  della
legge  della  Regione  Lombardia  n.  18  del  2006,  sollevate,   in
riferimento agli artt. 117, secondo comma,  lettere  e)  e  p)  della
Costituzione, in relazione all'articolo 148,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Maddalena 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola  
 
    Depositata in cancelleria il 20 novembre 2009. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola