Sentenza 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 77-quater,
comma 7, e 83, commi 21 e 22, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112   (Disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  promossi  con
ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione  Siciliana
notificati il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22 ed  il
28 ottobre 2008 ed iscritti al n. 71 ed al n. 88 del registro ricorsi
2008. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  18  novembre  2009  il  giudice
relatore Franco Gallo; 
    Uditi l'avvocato Luigi Manzi per la Provincia autonoma di  Trento
e l'avvocato  dello  Stato  Sergio  Sabelli  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 22
ottobre successivo, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra
altre disposizioni  dello  stesso  decreto-legge,  l'art.  77-quater,
comma 7, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133, per  violazione  dell'art.  8,  comma  1,  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  in  materia  di  finanza
regionale e provinciale),  attuativo  del  Titolo  VI  dello  statuto
speciale. 
    La ricorrente riferisce che, in forza del comma  1,  lettera  a),
del citato art. 77-quater, l'applicazione delle disposizioni  di  cui
all'art. 7 del d.lgs. 7 agosto 1997,  n.  279  (Individuazione  delle
unita' previsionali di base del bilancio dello  Stato,  riordino  del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello Stato), e' estesa, a partire dal 1° gennaio 2009, «alle regioni
a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
compatibilmente con le disposizioni  statutarie».  Il  successivo  ed
impugnato comma 7 dello stesso art. 77-quater sostituisce il comma  2
del menzionato art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, stabilendo che  «Le
entrate  costituite  da  assegnazioni,  contributi  e  quanto   altro
proveniente direttamente  dal  bilancio  dello  Stato  devono  essere
versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali  nelle
contabilita'  speciali  infruttifere  ad  essi  intestate  presso  le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate
sono comprese  quelle  provenienti  da  operazioni  di  indebitamento
assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello  Stato
sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse
alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto  speciale
e alle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano».  Il  comma  1
dell'art. 8 del d.lgs. n. 268  del  1992,  evocato  a  parametro  del
giudizio di legittimita' costituzionale,  stabilisce  -  al  fine  di
garantire l'autonomia finanziaria provinciale -  che  «il  versamento
alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5  e
6 e' disposto dal Ministero del tesoro mediante  mandato  diretto  da
estinguersi con accreditamento ai conti  correnti  accesi  presso  la
Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti». 
    Ad avviso della ricorrente, la disposizione censurata viola detto
parametro perche' prevede che i versamenti a  favore  delle  province
autonome - comprensivi di quelli a titolo di devoluzione del  gettito
di tributi erariali - devono  avvenire  nelle  contabilita'  speciali
infruttifere  ad  esse  intestate  presso  le  sezioni  di  tesoreria
provinciale dello Stato anziche' con accredito  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato. 
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione  sia  dichiarata  «inammissibile  e
infondata». 
    In punto di ammissibilita', la difesa erariale sostiene  che:  a)
il riferimento al Titolo VI dello  statuto,  che  regola  l'autonomia
finanziaria della provincia,  e'  «inconferente  e  generico»  e  non
motivato; b) la ricorrente ha dedotto, del pari senza motivazione, la
violazione dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992,  n.  266  (Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto   Adige,
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento); c) quanto al parametro  dell'art.  8,  comma  1,  del
d.lgs. n. 268 del 1992, la ricorrente si e' limitata «a lamentare  il
mero formale discostarsi da parte  del  legislatore  nazionale  dalla
testuale previsione della norma attuativa dello  Statuto,  senza  che
sia in alcun modo chiarito  quale  lesione  delle  prerogative  della
provincia ricorrente si sia in tal modo realizzata,  e  quindi  quale
concreto interesse sussista alla caducazione della norma impugnata». 
    Nel merito, l'Avvocatura  generale  dello  Stato  rileva  che  la
disposizione denunciata appare pienamente «compatibile» con la  ratio
dello  statuto  di  autonomia,  perche'  incide  sulle  modalita'  di
attuazione del sistema di tesoreria unica,  di  pertinenza  esclusiva
della legislazione statale, e sulla concreta  collocazione  contabile
delle entrate statali in vista della destinazione delle  stesse  agli
enti territoriali. L'unica  modifica  riguarderebbe  -  cioe'  -  «la
destinazione dei fondi,  che  erano  e  rimangono  nell'ambito  delle
strutture di  Tesoreria  dello  Stato,  ma  si  collocano  (non  piu'
nell'ambito della Tesoreria centrale, come  in  precedenza  previsto,
bensi') presso  le  sezioni  di  Tesoreria  provinciale  competente»;
modifica  che  riguarderebbe,  percio',  la  riorganizzazione   della
tesoreria unica statale, senza portare alcun sostanziale mutamento in
peius della finanza provinciale. 
    3. - Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 28
ottobre successivo, la Regione  Siciliana  ha  impugnato,  tra  altre
disposizioni del medesimo decreto-legge, gli artt.  77-quater,  comma
7, e  83,  commi  21  e  22,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  133  del  2008,  per
violazione degli artt. 36 dello statuto regionale (r.d.lgs. 15 maggio
1946, n. 455,  recante  «Approvazione  dello  Statuto  della  Regione
Siciliana») e 2  del  d.P.R.  26  luglio  1965,  n.  1074  (Norme  di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione   Siciliana   in   materia
finanziaria). 
    La ricorrente premette che, in base alla citata norma statutaria:
a) «Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi
patrimoniali della regione  a  mezzo  di  tributi,  deliberati  dalla
medesima» (primo comma); b)  «Sono  pero'  riservate  allo  Stato  le
imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei  tabacchi  e  del
lotto» (secondo comma). La ricorrente premette altresi' che, in  base
alla parimenti evocata norma di attuazione dello  statuto  regionale:
a) «Ai sensi del primo  comma  dell  'art.  36  dello  Statuto  della
Regione Siciliana, spettano alla Regione Siciliana, oltre le  entrate
tributarie  da  essa  direttamente  deliberate,  tutte   le   entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,  dirette
o indirette, comunque denominate, ad eccezione  delle  nuove  entrate
tributarie il cui gettito  sia  destinato  con  apposite  leggi  alla
copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari   finalita'
contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
medesime» (primo comma); b) «Ai sensi del secondo comma dell'art.  36
dello Statuto competono allo Stato le  entrate  derivanti:  a)  dalle
imposte di produzione; b) dal monopolio dei tabacchi; c) dal lotto  e
dalle lotterie a carattere nazionale» (secondo comma); c) «Le entrate
previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle
A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto»  (terzo
comma). 
    Quanto  alla  prima  delle  disposizioni  censurate,  la  regione
lamenta che essa viola gli  evocati  parametri,  perche'  attrae  nel
sistema  di  Tesoreria  statale  anche  le  entrate  «connesse   alla
devoluzione di tributi erariali alle regioni  a  statuto  speciale  e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano», che prima  affluivano
direttamente alla regione stessa, «nella quale sono state gestite con
il sistema di Tesoreria regionale di cui alla legge regionale 7 marzo
1997, n. 6». L'effetto della norma censurata sarebbe,  cioe',  quello
di far affluire tutte le  somme  costituenti  entrate  della  Regione
Siciliana,  comprese  quelle  tributarie,  in   un   conto   corrente
infruttifero aperto presso la Tesoreria  dello  Stato,  cosi'  che  i
relativi prelevamenti resterebbero «disciplinati dalle regole imposte
dallo Stato e subordinati alla sufficiente liquidita'  statale»,  con
conseguenze negative «sul sistema delle delegazioni di pagamento  che
la Regione  Siciliana  ha  concesso  a  garanzia  dei  propri  debiti
finanziari».  La   lesione   delle   prerogative   della   ricorrente
consisterebbe nel fatto che la norma censurata: a) non  si  limita  a
porre «una mera modalita'  tecnico-contabile  in  relazione  a  nuove
entrate, e per particolari  ragioni  di  ripartizione  interna  delle
stesse  (cosi'  come  venne  disposto  con  l'art.  40  del   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  che  codesta  [...]  Corte  ha
ritenuto costituzionalmente  e  statutariamente  compatibile  con  la
sent. n. 138 del 1999)»; b) non e' «collegata alla necessita' di  una
temporanea impostazione di operazioni  tecnico-contabili  necessitate
da un nuovo sistema di contabilizzazione di imposte»  che  dia  luogo
«solo ad una non rilevante difformita' temporale delle operazioni  di
riversamento»;  c)  «sottrae   liquidita'   al   sistema   regionale,
disattendendo la competenza riconosciuta alla regione, in materia  di
riscossione delle entrate tributarie di spettanza regionale». 
    Quanto, poi, al censurato comma  21  dell'art.  83  del  suddetto
decreto-legge n.  112  del  2008,  la  ricorrente  osserva  che  esso
inserisce, nell'art. 22 del d.lgs. 13 aprile 1999, n.  112  (Riordino
del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della  delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), i commi 1-bis, 1-ter
e 1-quater, i quali prevedono che: a) «In caso di versamento di somme
eccedenti almeno cinquanta euro rispetto  a  quelle  complessivamente
richieste dall'agente della riscossione,  quest'ultimo  ne  offre  la
restituzione  all'avente  diritto  notificandogli  una  comunicazione
delle modalita' di  restituzione  dell'eccedenza.  Decorsi  tre  mesi
dalla notificazione senza che l'avente  diritto  abbia  accettato  la
restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori  a  cinquanta  euro,
decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione
riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero,  se  tale  ente
non e' identificato ne' facilmente  identificabile,  all'entrata  del
bilancio dello Stato, ad esclusione di  una  quota  pari  al  15  per
cento,  che  affluisce  ad   apposita   contabilita'   speciale.   Il
riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre
di ciascun  anno»  (comma  1-bis);  b)  «La  restituzione  ovvero  il
riversamento sono effettuati al netto  dell'importo  delle  spese  di
notificazione,  determinate  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  7-ter,
trattenute dall'agente della riscossione a titolo di  rimborso  delle
spese sostenute per la notificazione» (comma 1-ter); c) «Resta  fermo
il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la
restituzione delle somme eccedenti di cui  al  comma  1-bis  all'ente
creditore ovvero allo Stato. In caso  di  richiesta  allo  Stato,  le
somme  occorrenti  per   la   restituzione   sono   prelevate   dalla
contabilita'  speciale  prevista  dal   comma   1-bis   e   riversate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze» (comma 1-quater).  Sempre  secondo  la
ricorrente, l'impugnato comma 21  del  citato  art.  83  prevede,  in
sostanza,  che  gli  Agenti  della  riscossione  riversino  le  somme
eccedenti di almeno cinquanta euro quelle complessivamente  richieste
e per le quali non e' stata reclamata  la  restituzione,  nonche'  le
eccedenze inferiori a cinquanta euro all'ente  creditore  ovvero,  se
tale  ente  non  e'  identificato  ne'   facilmente   identificabile,
all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari
al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilita' speciale. 
    Il  successivo  comma  22  dell'art.  83,  anch'esso   censurato,
stabilisce inoltre che «Le somme eccedenti di cui all'art. 22,  comma
1-bis, del decreto legislativo 13  aprile  1999,  n.  112,  incassate
anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in  vigore
del presente decreto, sono versate  entro  il  20  dicembre  2008  ed
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo speciale istituito con l 'art. 81, comma  29,
del presente decreto». 
    La regione lamenta che tali commi violano gli evocati  parametri,
determinando la sottrazione di entrate gia' di pertinenza  regionale,
perche', secondo il testo previgente del comma  1  dell'art.  22  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (in forza  del  quale  «Il
concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro  il
decimo giorno successivo alla  riscossione.  Per  le  somme  riscosse
attraverso le agenzie postali e le banche il termine di  riversamento
decorre, dal giorno  individuato  con  decreto  del  Ministero  delle
finanze, di concerto con il Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da
quelli previdenziali il termine di riversamento  decorre  dal  giorno
successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese»),  la  stessa
Regione - e non lo Stato - acquisiva le imposte versate in eccedenza,
nell'ambito delle somme riscosse dal concessionario. Ad avviso  della
ricorrente, «la distinzione operata dai commi inseriti dal  comma  21
qui in esame determina una diversa lettura - e  una  diversa  portata
operativa - del comma 1 in ordine alle  somme  eccedentarie,  con  la
conseguenza che vengono riversate esclusivamente  all'erario  statale
tutti quegli  importi  di  consistenza  inferiore  a  cinquanta  euro
nonche' quegli altri - superiori  -  laddove  il  concessionario  non
individui facilmente l'ente creditore che [...] puo' anche  esser  la
regione». Le somme eccedenti incassate nei cinque  anni  trascorsi  -
prosegue la ricorrente - avrebbero dovuto essere gia' riversate  alla
Regione e non,  come  disposto  dal  censurato  comma  22,  acquisite
all'erario  statale.  Sarebbe  poi  evidente  che   «la   particolare
destinazione che il legislatore nazionale ritiene di  imprimere  alle
risorse derivanti dal comma 22 (fondo speciale istituito  con  l'art.
81, comma 29, del decreto stesso) non puo' determinare una  «riserva»
a termini dell'art. 2, comma  primo,  ultima  parte,  del  d.P.R.  26
luglio 1965, n. 1074, dal momento che le «riserve» all'erario statale
previste da tale disposizione  di  attuazione  statutaria  riguardano
«nuove entrate» istituite dallo Stato e non gia' la  destinazione  di
entrate gia' proprie della regione, il cui  diritto  all'esazione  e'
peraltro gia' maturato». 
    4. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate «inammissibili  e,
comunque, infondate». 
    La difesa erariale sostiene che il nuovo  sistema  di  tesoreria,
introdotto dal censurato art. 77-quater a decorrere  dal  10  gennaio
2009, prevede che  «sulla  contabilita'  speciale  aperta  presso  la
Tesoreria statale debbano affluire, contrariamente a quanto affermato
dalla  Regione,  solamente  le  somme  provenienti  direttamente  dal
bilancio dello Stato, incluse le somme connesse alla  devoluzione  di
tributi erariali alle Autonomie speciali, riconosciute a valere sugli
stanziamenti   di   specifici   capitoli   del   bilancio    statale.
Conseguentemente, le entrate  tributarie  che  la  Regione  Siciliana
riscuote direttamente non affluiranno alla Tesoreria statale, ma  sul
conto  del  tesoriere  regionale».  Da  cio'  conseguirebbe  che   le
disposizioni  impugnate  «non  possono  essere   considerate   lesive
dell'autonomia  finanziaria  e  delle   prerogative   della   Regione
Siciliana», perche' «il nuovo sistema, rispetto a  quello  ancora  in
vigore, consentira' alla medesima di detenere una maggior liquidita',
considerando inoltre,  che  le  manovre  fiscali  regionali  relative
all'IRAP e all'addizionale regionale  IRPEF  saranno  accreditate  in
maniera piu' puntuale, ovvero all'inizio dell'esercizio successivo  a
quello cui si riferiscono». 
    Rileva, infine, la stessa  difesa  erariale  che,  «nel  rispetto
dell'autonomia statutariamente riconosciuta alla Regione  Siciliana»,
non  vi  sara'  alcuna  limitazione  nell'utilizzazione  delle  somme
depositate in tesoreria statale, perche' la Regione, «per il  tramite
del   proprio   tesoriere,   potra'   liberamente   attingere    alle
disponibilita' presso la Tesoreria  statale  una  volta  esaurite  le
giacenze della cassa regionale». 
    5.  -  In  prossimita'  dell'udienza,  la  Regione  Siciliana  ha
depositato memoria, insistendo in quanto gia' richiesto nel ricorso. 
    6. - In prossimita'  dell'udienza,  l'Avvocatura  generale  dello
Stato, nel giudizio promosso dalla Regione Siciliana,  ha  depositato
memoria, chiedendo che la questione  avente  ad  oggetto  l'art.  83,
commi 21 e 22, del decreto-legge n. 112  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  133  del   2008,   sia   dichiarata
«inammissibile ed infondata». 
    Ad  avviso  della  difesa  erariale,  le  norme   censurate   non
determinano un'indebita sottrazione di risorse finanziarie  spettanti
alla Regione ricorrente, ma sono dirette a predisporre  un  razionale
meccanismo di utilizzazione di quelle risorse che si vengono a creare
nel caso non infrequente  che,  in  occasione  dell'espletamento  del
servizio di riscossione dei tributi e delle  entrate  dello  Stato  e
degli altri  enti  pubblici,  il  debitore  iscritto  a  ruolo  paghi
all'agente della riscossione importi eccedenti quello intimatogli con
la cartella e non si attivi per il recupero di  quanto  indebitamente
pagato  in  piu'.  Si  tratterebbe  di  un  fenomeno   economicamente
rilevante, in particolare con riferimento agli  ultimi  cinque  anni,
perche'  «l'importo  detenuto  dalle   societa'   affidatarie   della
riscossione, che in base al comma 2  dell  'art.  in  esame  dovrebbe
essere versato allo Stato entro l'anno 2008, e' stimabile in circa 60
milioni di euro». In tale quadro, le norme impugnate si limiterebbero
a regolare il versamento nelle casse erariali di  somme  di  cui  sia
impossibile disporre in concreto la restituzione agli aventi diritto,
con  «un  mero  meccanismo  di  effettuazione  di  partite  contabili
inidoneo ad incidere sul regime di cassa ed a configurare, quindi,  i
paventati effetti lesivi dell'autonomia  finanziaria  regionale».  Le
censure della ricorrente sarebbero, pertanto, in  via  pregiudiziale,
«inammissibili per carenza di un pregiudizio attuale e concreto e, in
subordine, infondate in relazione alle denunce di irragionevolezza  e
di contrasto con le norme costituzionali e  statutarie  invocate,  in
quanto le disposizioni impugnate delineano un sistema di garanzie del
tutto   conforme   ai   principi   enucleati   dalla   giurisprudenza
costituzionale in materia di modalita' di riscossione e  riversamento
delle entrate tributarie». 
    7. - In prossimita' dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento
ha depositato  memoria,  insistendo  in  quanto  gia'  richiesto  nel
ricorso e rilevando, in particolare,  che,  contrariamente  a  quanto
sostenuto dall'Avvocatura generale  dello  Stato:  a)  l'art.  2  del
d.lgs. n. 266 del 1992  non  e'  stato  evocato  quale  parametro  di
legittimita'  costituzionale;  b)  il  Titolo  VI  dello  statuto  di
autonomia e' stato menzionato nel ricorso non come parametro,  ma  al
solo scopo di ricordare che esso e' stato attuato con  il  d.lgs.  n.
268 del 1992; c) la questione proposta non e' inammissibile, perche',
«per l'ammissibilita' del ricorso in via principale, sono sufficienti
l'esistenza della norma lesiva del riparto di  competenze  e  la  sua
applicabilita',  a  prescindere   dall'utilita'   concreta   che   il
ricorrente possa ricevere dalla decisione»; d) in ogni caso, la norma
censurata produce  per  la  Provincia  autonoma  un  danno  concreto,
perche' «la contabilita' speciale ad essa intestata presso le sezioni
di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  e'  espressamente  definita
"infruttifera"», mentre il  parametro  evocato  «non  presuppone  ne'
richiede il carattere infruttifero dei conti correnti  accesi  presso
la tesoreria centrale»; e) la stessa norma censurata, infine,  incide
sull'utilizzabilita'  delle  somme   messe   a   disposizione   della
provincia, «che possono essere prelevate solo una volta  esaurite  le
disponibilita' sul  conto  di  tesoreria  della  provincia»,  con  la
conseguenza del sostanziale azzeramento delle giacenze di cassa. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Provincia autonoma di Trento (registro ricorsi n. 71  del
2008) e la Regione  Siciliana  (registro  ricorsi  n.  88  del  2008)
censurano l'art. 77-quater, comma  7,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.  La  Regione
Siciliana censura, inoltre, l'art. 83, commi 21 e  22,  dello  stesso
decreto-legge. 
    La trattazione delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale
relative alle suddette disposizioni  viene  qui  separata  da  quella
delle altre questioni, promosse con i medesimi ricorsi, per le  quali
e' opportuno  procedere  ad  un  esame  distinto.  I  giudizi,  cosi'
separati  e  delimitati  nell'oggetto,  vanno  riuniti   per   essere
congiuntamente trattati e decisi  in  considerazione  della  parziale
identita' delle norme censurate. 
    2. - La Provincia autonoma di Trento  censura  l'art.  77-quater,
comma  7,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, il quale prevede che  «Le
entrate  costituite  da  assegnazioni,  contributi  e  quanto   altro
proveniente direttamente  dal  bilancio  dello  Stato  devono  essere
versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali  nelle
contabilita'  speciali  infruttifere  ad  essi  intestate  presso  le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate
sono comprese  quelle  provenienti  da  operazioni  di  indebitamento
assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello  Stato
sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse
alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto  speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano». 
    La ricorrente evoca quale parametro di  costituzionalita'  l'art.
8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268  (Norme  di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di finanza regionale e provinciale), il quale, in  attuazione
del Titolo VI dello statuto speciale, stabilisce che  «il  versamento
alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5  e
6 e' disposto dal Ministero del tesoro mediante  mandato  diretto  da
estinguersi con accreditamento ai conti  correnti  accesi  presso  la
Tesoreria centrale a favore degli enti  suddetti».  Ad  avviso  della
provincia autonoma, la disposizione censurata si  pone  in  contrasto
con tale parametro, perche' stabilisce  che  i  versamenti  a  favore
delle  province  autonome  -  comprensivi  di  quelli  a  titolo   di
devoluzione del gettito di tributi erariali - debbono avvenire  nelle
contabilita'  speciali  infruttifere  ad  esse  intestate  presso  le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anziche' con  accredito
presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato,  come  invece  dispone
l'evocato parametro. 
    2.1. - L'Avvocatura generale dello Stato, per il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  ha   eccepito   l'inammissibilita'   della
questione, sostenendo che la Provincia autonoma di Trento non avrebbe
dedotto alcuna motivazione circa la violazione del  Titolo  VI  dello
statuto speciale e dell'art. 2 del  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  266
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento). 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura generale  dello
Stato, l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 non e' stato evocato dalla
ricorrente quale parametro di legittimita' costituzionale e il Titolo
VI dello statuto di autonomia e' stato  menzionato  nel  ricorso  non
come parametro, ma al solo scopo di ricordare che ad  esso  e'  stata
data attuazione proprio con l'evocato art. 8, comma 1, del d.lgs.  n.
268 del 1992. 
    Sempre in punto di ammissibilita', la difesa erariale ha eccepito
che, quanto al parametro dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268  del
1992, la ricorrente non ha chiarito quale concreta lesione delle  sue
prerogative si sarebbe  verificata  in  conseguenza  dell'entrata  in
vigore della disposizione censurata. 
    Anche tale eccezione non e' fondata. 
    Infatti, come piu' volte affermato da questa Corte (ex  plurimis,
sentenze n. 118 e n. 88 del 2006,  nonche'  n.  407  del  2002),  per
l'ammissibilita'  del  ricorso  in  via  principale,  e'  sufficiente
l'esistenza  della  norma  che  si  afferma  lesiva  del  riparto  di
competenze, a prescindere dall'utilita' concreta  che  il  ricorrente
possa ricevere dalla decisione. 
    2.2. - Nel merito, la Provincia autonoma di Trento lamenta - come
si e' visto - che, secondo la norma censurata «Le entrate  costituite
da assegnazioni, contributi e quanto altro  proveniente  direttamente
dal bilancio dello Stato devono essere versate  per  le  regioni,  le
province autonome e  gli  enti  locali  nelle  contabilita'  speciali
infruttifere  ad  essi  intestate  presso  le  sezioni  di  tesoreria
provinciale  dello  Stato»,   anziche'   essere   accreditate,   come
espressamente previsto dall'art. 8, comma 1, del d.lgs.  n.  268  del
1992, «ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore
degli enti suddetti». 
    La questione e' fondata. 
    Non  v'e'  dubbio,  infatti,   che   le   contabilita'   speciali
infruttifere intestate alle province autonome presso  le  sezioni  di
tesoreria provinciale dello Stato, di cui alla norma censurata,  sono
diverse da  quelle  relative  ai  conti  correnti  accesi  presso  la
Tesoreria centrale, di cui all'evocato parametro. 
    A tale conclusione  non  puo'  opporsi  -  come  fa  l'Avvocatura
generale dello Stato - che la disposizione  denunciata  si  limita  a
realizzare una riorganizzazione della tesoreria unica statale, «senza
portare  alcun  sostanziale  mutamento   in   peius   nella   finanza
provinciale». In realta', tale riorganizzazione determina pur  sempre
un diverso assetto  normativo  e,  pertanto,  avrebbe  potuto  essere
legittimamente realizzata, quanto al Trentino-Alto Adige, solo previa
modifica della citata disposizione di attuazione statutaria. 
    La dichiarazione di illegittimita' costituzionale, essendo basata
sulla violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige, deve
estendere la sua efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano. 
    3. - La Regione Siciliana censura il medesimo comma  7  dell'art.
77-quater,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  133  del  2008,  in  riferimento  al
combinato disposto degli artt. 36 dello statuto  regionale  (r.d.lgs.
15 maggio 1946, n. 455, recante  «Approvazione  dello  Statuto  della
Regione Siciliana») e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme  di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione   Siciliana   in   materia
finanziaria). Il citato art. 36 dello  statuto  regionale  stabilisce
che: a) «Al fabbisogno finanziario della regione si  provvede  con  i
redditi patrimoniali della regione a  mezzo  di  tributi,  deliberati
dalla medesima» (primo comma); b) «Sono pero' riservate allo Stato le
imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei  tabacchi  e  del
lotto» (secondo comma). Il parimenti evocato art.  2  del  d.P.R.  n.
1074 del 1965 prevede che: a) «Ai sensi del primo comma dell'art.  36
dello  Statuto  della  Regione  siciliana,  spettano   alla   Regione
siciliana,  oltre  le  entrate  tributarie   da   essa   direttamente
deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito
del suo territorio, dirette  o  indirette,  comunque  denominate,  ad
eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato
con apposite leggi alla  copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare
particolari  finalita'  contingenti  o   continuative   dello   Stato
specificate nelle leggi medesime» (primo comma);  b)  «Ai  sensi  del
secondo comma dell'art. 36 dello  Statuto  competono  allo  Stato  le
entrate derivanti: a) dalle imposte di produzione; b)  dal  monopolio
dei tabacchi; c) dal lotto e dalle lotterie  a  carattere  nazionale»
(secondo comma); c) «Le entrate  previste  nelle  lettere  precedenti
sono indicate nelle annesse tabelle A), B)  e  C),  che  fanno  parte
integrante del presente decreto» (terzo comma). 
    Ad avviso della ricorrente, la  norma  censurata,  attraendo  nel
sistema  di  Tesoreria  statale  anche  le  entrate  «connesse   alla
devoluzione di tributi erariali alle regioni  a  statuto  speciale  e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano», sottrae liquidita' al
sistema regionale, perche' non si limita a porre «una mera  modalita'
tecnico-contabile in relazione a nuove  entrate,  e  per  particolari
ragioni di ripartizione interna delle stesse». 
    La questione non e' fondata. 
    Come piu' volte affermato da questa Corte, le norme  che  fissano
mere modalita' tecnico-contabili per il versamento  di  somme  dovute
dallo Stato alla regione non contrastano con l'art. 36 dello  statuto
regionale siciliano ne' con l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965,  in
quanto non incidono in alcun modo sull'ammontare delle  somme  stesse
(ex plurimis, sentenze n. 334 del 2006; n. 73 e n. 72  del  2005;  n.
288 del 2004). 
    E' questo il  caso  della  disposizione  censurata,  la  quale  -
contrariamente a quanto sostenuto dalla  ricorrente  -  si  limita  a
prevedere,  nell'ambito  della  riorganizzazione   del   sistema   di
tesoreria dello Stato, una nuova modalita' di accreditamento di somme
spettanti alla Regione, senza pertanto recare alcun pregiudizio  alla
finanza regionale. Ne consegue che tale disposizione non si  pone  in
contrasto con il sistema statutario siciliano, il quale, a differenza
di quello del Trentino-Alto Adige, non contiene previsioni specifiche
relative alle modalita' di accreditamento  delle  somme  dovute  alla
regione. 
    4. - La Regione Siciliana censura anche l'art. 83, comma 21,  del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2008, che inserisce,  nell'art.  22  del  d.lgs.  13
aprile  1999,  n.  112  (Riordino  del   servizio   nazionale   della
riscossione, in attuazione  della  delega  prevista  dalla  legge  28
settembre 1998, n. 337), i commi 1-bis, 1-ter  e  1-quater,  i  quali
prevedono che: a) «In caso di versamento di  somme  eccedenti  almeno
cinquanta  euro  rispetto   a   quelle   complessivamente   richieste
dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la  restituzione
all'avente diritto notificandogli una comunicazione  delle  modalita'
di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla  notificazione
senza che l'avente diritto abbia accettato la  restituzione,  ovvero,
per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre  mesi  dalla
data del pagamento,  l'agente  della  riscossione  riversa  le  somme
eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non e' identificato
ne' facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello  Stato,
ad esclusione di una quota pari al 15 per  cento,  che  affluisce  ad
apposita contabilita' speciale.  Il  riversamento  e'  effettuato  il
giorno 20 dei mesi di giugno  e  dicembre  di  ciascun  anno»  (comma
1-bis); b) «La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al
netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi
dell'art. 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a
titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione» (comma
1-ter); c) «Resta fermo il diritto  di  chiedere,  entro  l'ordinario
termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui
al comma 1-bis all'ente creditore  ovvero  allo  Stato.  In  caso  di
richiesta allo Stato, le somme occorrenti per  la  restituzione  sono
prelevate dalla contabilita' speciale  prevista  dal  comma  1-bis  e
riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze» (comma 1-quater).  Censura,  altresi',
il successivo comma 22 dello stesso articolo, il quale stabilisce che
«Le somme eccedenti di cui all'art.  22,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto
anno precedente la data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del
bilancio dello  Stato  per  la  successiva  riassegnazione  al  Fondo
speciale istituito con l 'art. 81, comma 29, del presente decreto». 
    Sostiene  la  ricorrente  che  dette  disposizioni   violano   il
combinato disposto dei richiamati artt. 36 dello statuto regionale  e
2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, perche' determinano la sottrazione  di
entrate che erano di pertinenza regionale in base al previgente testo
del comma 1 dell'art. 22 del  citato  d.lgs.  n.  112  del  1999,  il
quale - sempre secondo la ricorrente - prevedeva che  la  regione,  e
non lo Stato, acquisiva le imposte versate in eccedenza,  nell'ambito
delle  somme  riscosse  dal  concessionario  della  riscossione  («Il
concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro  il
decimo giorno successivo alla  riscossione.  Per  le  somme  riscosse
attraverso le agenzie postali e le banche il termine di  riversamento
decorre dal  giorno  individuato  con  decreto  del  Ministero  delle
finanze, di concerto con il Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da
quelli previdenziali il termine di riversamento  decorre  dal  giorno
successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese»). 
    Neppure tale questione e' fondata. 
    Contrariamente   a   quanto    sostenuto    dalla    regione    e
indipendentemente dall'interpretazione  che  possa  darsi  del  sopra
riportato comma 1 dell'art. 22  del  d.lgs.  n.  112  del  1999,  gli
evocati parametri  non  le  riconoscono  alcun  diritto  sulle  somme
riscosse in eccedenza rispetto ai tributi erariali. Essi si limitano,
infatti, ad attribuire alla regione le  entrate  tributarie  erariali
riscosse nell'ambito del suo territorio, dovendosi intendere per tali
entrate solo i tributi erariali effettivamente dovuti, e non certo le
somme  eccedenti  tali   tributi,   indebitamente   corrisposte   dai
contribuenti.