Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'articolo 669-quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all'art. 696 cod. proc. civ., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Criscuolo Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 gennaio 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola