Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara    l'illegittimita'     costituzionale     dell'articolo
669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in  cui,
escludendo l'applicazione dell'articolo  669-quinquies  dello  stesso
codice  ai  provvedimenti  di  cui  all'art.  696  cod.  proc.  civ.,
impedisce, in caso di clausola compromissoria, di  compromesso  o  di
pendenza di giudizio arbitrale,  la  proposizione  della  domanda  di
accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe  competente  a
conoscere del merito. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Criscuolo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 28 gennaio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola