P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale relativa agli artt. 10-bis e 16, comma 1,
d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94,
in riferimento agli artt. 2, 3 comma 1, 25 comma 2, 27  comma  3,  97
comma 1, 117, 24, comma 2, 27 comma 1 della Costituzione, nei termini
e per le ragioni sopra indicate; 
    Sospende il giudizio in corso e  dispone  la  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al
difensore, al p.m. nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e
sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
      Modena, addi' 19 ottobre 2009 
 
                         Il giudice: Donati