P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa agli artt. 10-bis e 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, in riferimento agli artt. 2, 3 comma 1, 25 comma 2, 27 comma 3, 97 comma 1, 117, 24, comma 2, 27 comma 1 della Costituzione, nei termini e per le ragioni sopra indicate; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore, al p.m. nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Modena, addi' 19 ottobre 2009 Il giudice: Donati