P. Q. M. 
 
    Letto l'art. 23, secondo e terzo comma legge 11 marzo 1953, n. 87
con riferimento alle indicazioni previste alle lettere a)  e  b)  del
primo comma, poiche' il giudizio corrente (in materia cautelare)  non
puo'   essere   definito   indipendentemente   dalla   questione   di
legittimita' costituzionale, non manifestamente infondata; 
    Solleva ex  officio incidente  di   costituzionalita',   riguardo
all'art. 669-terdecies c.p.c. (Novella legge 26 novembre 1990, n. 353
e Novella legge  14  maggio  2005,  n.  80),  laddove  non  contempla
espressamente la reclamabilita' dell'ordinanza cautelare emessa dalla
Sezione  agraria  specializzata  del   Tribunale,   e   laddove   non
attribuisce detta potesta'  cautelare  al  Presidente  della  Sezione
agraria  specializzata,   per   analogia   con   l'art.   696 secondo
comma  c.p.c.  Novella  2005  in   tema   di   accertamento   tecnico
preventivo, e con l'art. 696-bis c.p.c. stessa  Novella  in  tema  di
C.T.P. ai fini della composizione della  lite,  e  riguardo  all'art.
26 terzo comma legge11 febbraio 1971, n. 11, ove quest'ultimo non sia
ritenuto  implicitamente  abrogato,  per  contrasto  con  gli   artt.
669-sexies primo comma secondo comma, 669-terdecies  Novella  2005  e
quaterdecies    c.p.c.,    il    tutto    ravvisandosi    la    detta
incostituzionalita'  riguardo  gli  artt.  2,   3,   24,   97   Corte
costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria  procedimenti  ingiuntivi  e
sommari, la presente ordinanza di trasmissione degli atti processuali
alla Corte  costituzionale  sia  notificata,  alle  parti  in  causa,
nonche'  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   nonche'
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    Si allegano  copia  del  reclamo  ex  art.669-terdecies  e  delle
ordinanze emesse dal giudice remittente in casi precedenti; 
    Dispone altresi' la sospensione del giudizio cautelare in corso e
l'inserimento di copia  della  presente  ordinanza  nel  pregedimento
cautelare di seconda istanza n. 070092/2008 R.G. 
        Ancona, addi' 18 aprile 2009 
 
                      Il Presidente: Bonivento