P. Q. M. Letto l'art. 23, secondo e terzo comma legge 11 marzo 1953, n. 87 con riferimento alle indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma, poiche' il giudizio corrente (in materia cautelare) non puo' essere definito indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale, non manifestamente infondata; Solleva ex officio incidente di costituzionalita', riguardo all'art. 669-terdecies c.p.c. (Novella legge 26 novembre 1990, n. 353 e Novella legge 14 maggio 2005, n. 80), laddove non contempla espressamente la reclamabilita' dell'ordinanza cautelare emessa dalla Sezione agraria specializzata del Tribunale, e laddove non attribuisce detta potesta' cautelare al Presidente della Sezione agraria specializzata, per analogia con l'art. 696 secondo comma c.p.c. Novella 2005 in tema di accertamento tecnico preventivo, e con l'art. 696-bis c.p.c. stessa Novella in tema di C.T.P. ai fini della composizione della lite, e riguardo all'art. 26 terzo comma legge11 febbraio 1971, n. 11, ove quest'ultimo non sia ritenuto implicitamente abrogato, per contrasto con gli artt. 669-sexies primo comma secondo comma, 669-terdecies Novella 2005 e quaterdecies c.p.c., il tutto ravvisandosi la detta incostituzionalita' riguardo gli artt. 2, 3, 24, 97 Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria procedimenti ingiuntivi e sommari, la presente ordinanza di trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale sia notificata, alle parti in causa, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Si allegano copia del reclamo ex art.669-terdecies e delle ordinanze emesse dal giudice remittente in casi precedenti; Dispone altresi' la sospensione del giudizio cautelare in corso e l'inserimento di copia della presente ordinanza nel pregedimento cautelare di seconda istanza n. 070092/2008 R.G. Ancona, addi' 18 aprile 2009 Il Presidente: Bonivento