P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3 - 24 e 111 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 10, d.l. 28 aprile 2009, n.39, conv., in legge n. 77/2009, nella parte in cui prevede a pena di nullita' la notifica degli atti presso il presidio costituito ai sensi del precedente comma 9; Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata allapersona offesa, Regione Abruzzo, non rappresentata all'udienza preliminare, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Pescara, addi' 9 febbraio 2010. Il Giudice: Campli