P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata  per  contrasto
con gli artt. 3 -  24  e  111  Cost.  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 10,  d.l.  28  aprile  2009,  n.39,
conv., in legge n. 77/2009, nella parte in  cui  prevede  a  pena  di
nullita' la notifica degli atti  presso  il  presidio  costituito  ai
sensi del precedente comma 9; 
    Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale; 
    Dispone che la  presente  ordinanza  sia  notificata  allapersona
offesa, Regione Abruzzo, non rappresentata  all'udienza  preliminare,
al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata  ai  Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
        Pescara, addi' 9 febbraio 2010. 
 
                         Il Giudice: Campli