P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, terzo e quarto comma , legge 11 marzo  1953,  n.
87, 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale affinche' decida  della  questione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 500 comma 2 c.p.p. per violazione  dell'art.
111, quinto comma, Cost. nella parte  in  cui  non  consente  che  le
dichiarazioni lette per la  contestazione  possano  essere  valutate,
oltreche' ai fini del giudizio di credibilita' del teste, altresi' ai
fini della prova della violenza  o  minaccia  ovvero  dell'offerta  o
della promessa di denaro od altra utilita' che, a termini del  quarto
comma  del  medesimo  articolo,  determinerebbe   l'acquisizione   al
fascicolo  del  dibattimento  delle   dichiarazioni   contenute   nel
fascicolo del pubblico ministero; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza  di  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso a Biella, nella  pubblica  udienza  del  5  febbraio
2010. 
 
                 Il Giudice: Andrea Antonio Salemme