P. Q. M. Visto l'art. 23, terzo e quarto comma , legge 11 marzo 1953, n. 87, Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche' decida della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 500 comma 2 c.p.p. per violazione dell'art. 111, quinto comma, Cost. nella parte in cui non consente che le dichiarazioni lette per la contestazione possano essere valutate, oltreche' ai fini del giudizio di credibilita' del teste, altresi' ai fini della prova della violenza o minaccia ovvero dell'offerta o della promessa di denaro od altra utilita' che, a termini del quarto comma del medesimo articolo, determinerebbe l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso a Biella, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2010. Il Giudice: Andrea Antonio Salemme