P.Q.M. Riuniti i ricorsi in appello indicati in epigrafe, dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza, insieme a tutti gli atti del giudizio, alla Corte costituzionale ai fini dell'esame, per le ragioni spiegate nella suestesa motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, nelle parti in cui ricorrono le parole «qualifica e», e 2 della L.R. Lazio 16 aprile 2009, n. 14 («Disposizioni in materia di personale») per contrasto con gli artt. 3, 24, 51, 81, 97, 98, 111, 113 e 117 della Costituzione e, per l'effetto, sospende il giudizio. Ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente ordinanza: I) sia notificata a tutte le parti in causa e al Presidente della Giunta della Regione Lazio, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio; II) sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti del processo e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Cosi' deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2009. Il Presidente: Iannotta Il Consigliere est.: Carlotti