P.Q.M. 
 
    Riuniti i  ricorsi  in  appello  indicati  in  epigrafe,  dispone
l'immediata trasmissione della presente ordinanza,  insieme  a  tutti
gli atti del giudizio, alla Corte costituzionale ai fini  dell'esame,
per le ragioni spiegate nella suestesa motivazione,  della  questione
di legittimita' costituzionale degli artt.  1,  commi 1  e  3,  nelle
parti in cui ricorrono le parole «qualifica e», e 2 della L.R.  Lazio
16 aprile 2009, n. 14 («Disposizioni in materia  di  personale»)  per
contrasto con gli artt. 3, 24, 51, 81, 97, 98, 111, 113 e  117  della
Costituzione e, per l'effetto, sospende il giudizio. 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza: 
        I) sia notificata a tutte le parti in causa e  al  Presidente
della Giunta della Regione Lazio, nonche'  comunicata  ai  Presidenti
della Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica  e  al
Presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio; 
        II) sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme  con  gli
atti del  processo  e  con  la  prova  delle  notificazioni  e  delle
comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.
87. 
    Cosi'  deciso  in  Roma  dal   Consiglio   di   Stato   in   sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, nella Camera  di  consiglio  del  12
maggio 2009. 
 
                       Il Presidente: Iannotta 
 
 
                                        Il Consigliere est.: Carlotti