P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Costituzione della Repubblica, 1ยช legge Cost.
9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 93, 96, 98,  107,  108,  143,
143-bis e 156-bis, 231 c.c. nella parte in cui non consentono che  le
persone  dello  stesso  sesso  possano  contrarre   matrimonio,   per
contrasto con agli artt. 2, 3, 29 comma della Costituzione; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, sospendendo il procedimento in corso; 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti, al pubblico  ministero  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e che ne sia data comunicazione ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Ferrara, nella Camera di consiglio della  sezione
civile del Tribunale, l'11 dicembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Maiorano 
 
 
                                      Il giudice estensore: Stigliano