P. Q. M. Visti gli artt. 134 Costituzione della Repubblica, 1ยช legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis, 231 c.c. nella parte in cui non consentono che le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio, per contrasto con agli artt. 2, 3, 29 comma della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri e che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Ferrara, nella Camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, l'11 dicembre 2009. Il Presidente: Maiorano Il giudice estensore: Stigliano