Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54,  comma  2,
della  legge  della  Regione  Calabria  12   giugno   2009,   n.   19
[Provvedimento  generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale   e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale  per  l'anno
2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4  febbraio  2002,  n.
8]; 
    Dichiara cessata la materia  del  contendere  in  relazione  alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1  e  2,
della legge della Regione Calabria  n.  19  del  2009,  promosse,  in
riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117,  terzo  comma,  della
Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata, nei termini  indicati  in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 1, della
legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, promossa, in riferimento
all'art. 117, terzo comma, della  Costituzione,  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Mazzella 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 20 maggio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola