Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale  dell'art.  186,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice  della  strada),  e
dell'art. 23 della legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 97
della Costituzione, dal Giudice di pace di Chiavenna con  l'ordinanza
in epigrafe indicata. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola