Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli articoli 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione); Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 6 della medesima legge della Regione Toscana n. 54 del 2000 e dell'articolo 19 del Regolamento del Comune di Pisa per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, approvato con delibera del Consiglio comunale del 2 dicembre 2003, n. 104, sollevata - in riferimento agli articoli 3 e 117, commi primo e terzo, della Costituzione - dal Tribunale ordinario di Pisa, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Quaranta Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 luglio 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola