Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli articoli 7,  comma
6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000,  n.
54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione); 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'articolo 6 della  medesima  legge  della  Regione
Toscana n. 54 del 2000 e dell'articolo 19 del Regolamento del  Comune
di Pisa per l'installazione,  il  monitoraggio  e  la  localizzazione
degli impianti  di  telefonia  mobile,  approvato  con  delibera  del
Consiglio comunale del 2  dicembre  2003,  n.  104,  sollevata  -  in
riferimento agli articoli  3  e  117,  commi  primo  e  terzo,  della
Costituzione - dal  Tribunale  ordinario  di  Pisa,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Quaranta 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola