P.Q.M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, commi 1 e 8; 3, comma 37; 4, comma 68; 10, commi 68 e 69; 12, commi 30 e 31; 14, commi 43 e 44, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia del 29 dicembre 2010, n. 22, pubblicata nel BUR n. 1 - S.O. n. 1 - del 5 gennaio 2011, recante «disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2011)», per contrasto con gli artt. 3; 117, comma 1, comma 2, lett. e), r) ed s) e comma 3; 120, comma 1, Cost.; degli artt. 12, 39 e 43 del Trattato U.E.; del Regolamento del Consiglio U.E. n. 1612 del 1968; delle Direttive comunitarie 2209/147/C.E. e 92/43 C.E.E; degli artt. 4 e 5, l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia). Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositano: 1) copia della legge regionale impugnata; 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 marzo 2011, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa. Roma, addi' 3 marzo 2011 L'avvocato dello Stato: Guida