P.Q.M. 
 
    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, commi 1 e 8; 3, comma 37;
4, comma 68; 10, commi 68 e 69; 12, commi 30 e 31; 14, commi 43 e 44,
della legge della Regione Friuli Venezia Giulia del 29 dicembre 2010,
n. 22, pubblicata nel BUR n. 1 - S.O. n. 1  -  del  5  gennaio  2011,
recante «disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale  ed
annuale della Regione (legge finanziaria 2011)»,  per  contrasto  con
gli artt. 3; 117, comma 1, comma 2, lett. e), r) ed  s)  e  comma  3;
120, comma 1, Cost.; degli artt. 12, 39 e 43 del Trattato  U.E.;  del
Regolamento del Consiglio U.E. n.  1612  del  1968;  delle  Direttive
comunitarie 2209/147/C.E. e 92/43 C.E.E; degli artt. 4 e 5, l.  cost.
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli  Venezia
Giulia). 
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
depositano: 
    1) copia della legge regionale impugnata; 
    2) copia conforme  della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 3 marzo 2011, recante  la  determinazione
di  proposizione  del  presente  ricorso,  con   allegata   relazione
illustrativa. 
          Roma, addi' 3 marzo 2011 
 
                    L'avvocato dello Stato: Guida