Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara la cessazione della materia  del  contendere  in  ordine
alle  questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4   del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti in  materia
di  spettacolo  e  attivita'   culturali),   come   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29  giugno  2010,  n.  100,  promosse,  in
riferimento  agli  artt.  117,  terzo  comma,   118   e   120   della
Costituzione, nonche' al principio  di  leale  collaborazione,  dalla
Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1  del  decreto-legge  n.  64  del  2010,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010, promosse, in  riferimento
agli artt. 117,  terzo  e  sesto  comma,  e  118  Cost.,  nonche'  al
principio di leale  collaborazione,  dalla  Regione  Toscana  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Mazzella 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 21 aprile 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti