Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali), come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonche' al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost., nonche' al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2011. Il Presidente: De Siervo Il redattore: Mazzella Il cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria il 21 aprile 2011. Il direttore della cancelleria: Melatti