Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: 1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 705, del codice di procedura penale, sollevata dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 14 febbraio 2011 (R.O. n. 71 del 2011), in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 705, del codice procedura penale e dell'art. 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevata dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 25 marzo 2011 (R.O. n. 147 del 2011), in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011. Il Presidente: Quaranta Il redattore: Tesauro Il cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria il 21 ottobre 2011. Il direttore della cancelleria: Melatti