Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi: 
        1) dichiara  manifestamente  inammissibile  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 705, del  codice  di  procedura
penale, sollevata dalla Corte di cassazione,  con  ordinanza  del  14
febbraio 2011 (R.O. n. 71 del 2011), in riferimento agli articoli  3,
27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione; 
        2)  dichiara  inammissibile  la  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 705, del codice procedura penale e dell'art.
40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare  il
diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del
13  giugno  2002,  relativa  al  mandato  d'arresto  europeo  e  alle
procedure di consegna tra Stati membri),  sollevata  dalla  Corte  di
cassazione, con ordinanza del 25 marzo 2011 (R.O. n. 147  del  2011),
in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo  comma,
della Costituzione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 21 ottobre 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti