Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi alle disposizioni di cui ai punti 1.2. e 17.1. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili); Annulla, per l'effetto, i punti 1.2. e 17.1. del suddetto d.m. 10 settembre 2010, limitatamente alle parole «e le Province autonome»; Dichiara che spettava allo Stato emanare nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano il punto 17.2. del suddetto d.m. 10 settembre 2010; Dichiara che spettava allo Stato emanare l'Allegato 3 del suddetto d.m. 10 settembre 2010, in quanto non applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011. Il Presidente: Quaranta Il redattore: Silvestri Il cancelliere: Melatti Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011. Il direttore della cancelleria: Melatti