Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara che  non  spettava  allo  Stato  imporre  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi alle  disposizioni  di
cui ai punti 1.2. e 17.1. del decreto 10 settembre 2010 del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e
le  attivita'  culturali  (Linee  guida  per  l'autorizzazione  degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili); 
    Annulla, per l'effetto, i punti 1.2. e 17.1. del suddetto d.m. 10
settembre 2010, limitatamente alle parole «e le Province autonome»; 
    Dichiara che spettava allo  Stato  emanare  nei  confronti  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano il punto 17.2. del  suddetto
d.m. 10 settembre 2010; 
    Dichiara  che  spettava  allo  Stato  emanare  l'Allegato  3  del
suddetto d.m. 10 settembre  2010,  in  quanto  non  applicabile  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
        Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                       Il redattore: Silvestri 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
        Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti