P.Q.M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 2 e 5, commi 2, 6, 15, 31 e 32, della legge della Regione Lazio del 13 agosto 2011, n. 10, pubblicata nel BUR n. 32 del 27 agosto 2011 recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 37 (Norme in materia di attivita' urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione), 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello nazionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche), 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sulla attivita' urbanistica-edilizia) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abilitativi dei sottotetti esistenti)» per violazione degli articoli 9, 10, 11 e 117, comma 1, comma 2, lett. s) e comma 3, Cost. Si producono: 1) copia della legge regionale impugnata; 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 ottobre 2011, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa. Roma, addi' 25 ottobre 2011 L'Avvocato dello Stato: Guida