P.Q.M. 
 
    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimi gli articoli 2 e 5, commi 2, 6, 15, 31
e 32, della legge della Regione Lazio del  13  agosto  2011,  n.  10,
pubblicata nel BUR n. 32 del 27 agosto 2011 recante  «Modifiche  alla
legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure  straordinarie  per  il
settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e
alle leggi regionali 2 luglio  1987,  n.  37  (Norme  in  materia  di
attivita' urbanistico-edilizia e  snellimento  delle  procedure),  26
giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi di  intervento  per
la  riqualificazione  urbanistica,   edilizia   ed   ambientale   del
territorio della Regione), 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di
aree protette  regionali),  6  luglio  1998,  n.  24  (Pianificazione
paesistica e tutela dei  beni  e  delle  aree  sottoposti  a  vincolo
paesaggistico), 22 dicembre  1999,  n.  38  (Norme  sul  governo  del
territorio),  6  agosto  2007,  n.  13  (Organizzazione  del  sistema
turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto  1999,  n.
14 "Organizzazione delle funzioni a livello nazionale e locale per la
realizzazione  del   decentramento   amministrativo"   e   successive
modifiche), 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali  in  materia
di architettura sostenibile e di bioedilizia), 11 agosto 2008, n.  15
(Vigilanza sulla attivita' urbanistica-edilizia) e 16 aprile 2009, n.
13 (Disposizioni per il recupero a fini  abilitativi  dei  sottotetti
esistenti)» per violazione degli articoli 9, 10, 11 e 117,  comma  1,
comma 2, lett. s) e comma 3, Cost. 
    Si producono: 
    1) copia della legge regionale impugnata; 
    2) copia conforme  della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri
adottata  nella  riunione   del   24   ottobre   2011,   recante   la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa. 
    Roma, addi' 25 ottobre 2011 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Guida