Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) Dichiara che non spettava alla Camera dei  deputati  affermare
che le dichiarazioni rese dall'onorevole Umberto Bossi, per le  quali
pende il procedimento civile davanti alla Corte di cassazione,  terza
sezione civile, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono
opinioni espresse da un membro del  Parlamento  nell'esercizio  delle
sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; 
    2)  Annulla,  per  l'effetto,  la  delibera  di  insindacabilita'
adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del  16  luglio  2008
(doc. IV-quater, n. 1). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                         Il redattore: Frigo 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 16 dicembre 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti