Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) Dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Umberto Bossi, per le quali pende il procedimento civile davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; 2) Annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilita' adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011. Il Presidente: Quaranta Il redattore: Frigo Il cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria il 16 dicembre 2011. Il direttore della cancelleria: Melatti