P. Q. M. Dichia costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 3, comma 4, lettere a) e b), l'art. 3, comma 5 della legge della Regione Abruzzo n. 44 del 10 agosto 2012 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 29 agosto 2012, recante «Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale» in quanto contengono alcune disposizioni che contrastano i principi statali in materia di tutela della salute e, pertanto, violano l'art. 117, terzo comma e 81 della Costituzione, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 16 ottobre 2012. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera dei Consiglio dei ministri 1° settembre 2011; 2. copia della legge regionale impugnata; 3. rapporto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli Affari Regionali. Roma, addi' 7 settembre 2011 L'Avvocato dello Stato: Rago