P. Q. M. 
 
    Dichia   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, 
        l'art. 3, comma 4, lettere a) e b), 
        l'art. 3, comma 5 della legge della Regione Abruzzo n. 44 del
10 agosto 2012 pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Abruzzo n. 46 del 29 agosto 2012, recante «Norme per la diffusione di
metodologie  alternative  alla  sperimentazione  animale»  in  quanto
contengono alcune disposizioni che contrastano i principi statali  in
materia di tutela della salute e, pertanto, violano l'art. 117, terzo
comma e 81 della Costituzione, come da  delibera  del  Consiglio  dei
ministri in data 16 ottobre 2012. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  dei  Consiglio  dei  ministri  1°
settembre 2011; 
        2. copia della legge regionale impugnata; 
        3. rapporto della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento degli Affari Regionali. 
          Roma, addi' 7 settembre 2011 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Rago