P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, tutte per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale: dell'art. 513 del c.p.p., nella parte in cui non consente che sia data lettura in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese da taluna delle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p. in presenza dei presupposti che legittimerebbero, invece, la lettura dei verbali di analoghe dichiarazioni rese dall'imputato; dell'art. 210 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che all'esame delle persone in esso indicate si applichino anche le disposizioni dell'art. 503, quinto e sesto comma, del c.p.p.; nonche' dell'art. 503 del c.p.p., laddove non compende le persone di cui all'art. 210 del c.p.p. tra i soggetti cui la norma si riferisce per la disciplina dell'acquisizione delle dichiarazioni nel fascicolo del dibattimento; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; Sospende il procedimento penale a carico di Tiscione Santo; Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni sopra indicate. Cosi' deciso in camera di consiglio dal tribunale di Firenze, prima sezione penale, il giorno 2 aprile 1992. Il presidente: (firma illeggibile) 92C0753