P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate,  tutte per
 contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione,   le   questioni   di
 legittimita' costituzionale:
      dell'art.  513  del  c.p.p., nella parte in cui non consente che
 sia data lettura in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese
 da taluna delle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p. in presenza
 dei presupposti che legittimerebbero, invece, la lettura dei  verbali
 di analoghe dichiarazioni rese dall'imputato;
      dell'art.  210  del  c.p.p.,  nella parte in cui non prevede che
 all'esame delle persone in  esso  indicate  si  applichino  anche  le
 disposizioni dell'art. 503, quinto e sesto comma, del c.p.p.; nonche'
 dell'art.  503  del  c.p.p.,  laddove  non compende le persone di cui
 all'art. 210 del c.p.p. tra i soggetti cui la norma si riferisce  per
 la disciplina dell'acquisizione delle dichiarazioni nel fascicolo del
 dibattimento;
    Manda   alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per   la
 comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;
    Sospende il procedimento penale a carico di Tiscione Santo;
    Ordina  la  trasmissione  alla Corte costituzionale degli atti del
 procedimento e della presente ordinanza, unitamente alla prova  delle
 notificazioni e delle comunicazioni sopra indicate.
    Cosi'  deciso  in  camera  di  consiglio dal tribunale di Firenze,
 prima sezione penale, il giorno 2 aprile 1992.
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 92C0753