P. Q. M. Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 405, secondo, terzo e quarto comma, 406 e 407 del c.p.p. per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 112 della Costituzione; Sospende il presente procedimento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Roma, addi' 8 ottobre 1993 Il giudice per le indagini preliminari: PACIONI 94C0013