P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  e  segg.  della Costituzione e 23, secondo
 comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimita'
 costituzionale degli artt. 405, secondo, terzo e quarto comma, 406  e
 407  del  c.p.p. per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 112
 della Costituzione;
    Sospende il presente procedimento;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
 dei deputati.
      Roma, addi' 8 ottobre 1993
            Il giudice per le indagini preliminari: PACIONI

 94C0013