P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87, dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 20 della legge 7  gennaio  1929,  n.  4,  in
 relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio e l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'imputato e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Catania, addi' 14 aprile 1994
                           Il pretore: COSTA

 94C0665