P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'imputato e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Catania, addi' 14 aprile 1994 Il pretore: COSTA 94C0665