P. Q. M. Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2043, del codice civile ove interpretati nel senso che la inerzia colposa della pubblica amministrazione atta a creare o non rimuovere situazioni di pericolo, non e' causa di responsabilita' della stessa ove non si sia in presenza di una situazione di pericolo insidiosa, nel senso sopra indicato, dell'art. 2051 ove interpretato nel senso che non sia applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, e dell'art. 1227, primo comma del c.c., ove interpretato nel senso di escludere, in presenza di una insidia un accertamento del concorso di colpa del danneggiato e del responsabile; Rimette pertanto la causa sul ruolo ed ordina la sospensione del processo; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed alle parti costituite. Lecce, addi' 7 aprile 1994 Il pretore: ALMIENTO 94C0666