P. Q. M.
    Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 gennaio 1948, n. 1;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata in relazione
 agli  artt.  3,  24  e  97  della  Costituzione,  la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  degli artt. 2043, del codice civile ove
 interpretati  nel  senso  che  la  inerzia  colposa  della   pubblica
 amministrazione atta a creare o non rimuovere situazioni di pericolo,
 non  e'  causa  di  responsabilita'  della  stessa  ove non si sia in
 presenza di una situazione di pericolo  insidiosa,  nel  senso  sopra
 indicato,  dell'art.  2051  ove  interpretato  nel  senso che non sia
 applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni  demaniali
 soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini,
 e dell'art. 1227, primo comma del c.c., ove interpretato nel senso di
 escludere, in presenza di una insidia un accertamento del concorso di
 colpa del danneggiato e del responsabile;
    Rimette  pertanto  la causa sul ruolo ed ordina la sospensione del
 processo;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata
 al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
 ed alle parti costituite.
      Lecce, addi' 7 aprile 1994
                         Il pretore: ALMIENTO

 94C0666