P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, ritiene rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, primo comma,
 della legge 8 agosto 1991, n. 265, in relazione  all'art.  136  della
 Costituzione;
    Sospende  il  giudizio  ed  ordina la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della segreteria della  sezione,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata al Presidente della Camera
 dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.
    Cosi' provveduto in Palermo,  nella  camera  di  consiglio  del  2
 febbraio 1994.
                       Il presidente: CORAZZINI
    Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
      Palermo, addi' 25 febbraio 1994
                 Il direttore della segreteria: BADAME

 94C0672