P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 265, in relazione all'art. 136 della Costituzione; Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 2 febbraio 1994. Il presidente: CORAZZINI Depositata oggi in segreteria nei modi di legge. Palermo, addi' 25 febbraio 1994 Il direttore della segreteria: BADAME 94C0672