P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale  9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale  del
 combinato  disposto  degli artt. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575
 (cosi' come modificato dall'art. 1 della legge  24  luglio  1993,  n.
 256)  e  3,  terzo  comma,  7, secondo comma, della legge 27 dicembre
 1956, n. 1423, per contrasto con gli artt. 1, primo comma, 4, 24, 27,
 secondo  comma,  e  111  della  Costituzione,  nella parte in cui non
 consente al tribunale, sezione misure di  prevenzione,  di  esaminare
 nel  merito  l'istanza di modifica della localita' in cui il soggetto
 sottoposto alla misura di prevenzione della  P.S.  sconti  la  misura
 dell'obbligo  di  soggiorno  nel  comune  di  residenza o di abituale
 dimora, nemmeno nell'ipotesi di cui  l'istanza  stessa  sia  motivata
 dall'esigenza  di  adempiere alla prescrizione di "darsi alla ricerca
 di un lavoro", imposta dall'art. 5, secondo  comma,  della  legge  27
 dicembre 1956, n. 1423;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata al proposto Zagaria Vincenzo, al difensore, al procuratore
 della  Repubblica  presso  il  tribunale  di  S.  Maria  Capua Vetere
 (Caserta), nonche' al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  sia
 comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
 dei deputati.
    Cosi' deciso in S. Maria Capua Vetere, addi' 17 maggio 1994
                         Il presidente: MARMO
                                         Il giudice relatore: DI SALVO
   Il giudice: FOSCHINI
 94C0687