P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256) e 3, terzo comma, 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per contrasto con gli artt. 1, primo comma, 4, 24, 27, secondo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente al tribunale, sezione misure di prevenzione, di esaminare nel merito l'istanza di modifica della localita' in cui il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della P.S. sconti la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora, nemmeno nell'ipotesi di cui l'istanza stessa sia motivata dall'esigenza di adempiere alla prescrizione di "darsi alla ricerca di un lavoro", imposta dall'art. 5, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; Sospende il presente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al proposto Zagaria Vincenzo, al difensore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in S. Maria Capua Vetere, addi' 17 maggio 1994 Il presidente: MARMO Il giudice relatore: DI SALVO Il giudice: FOSCHINI 94C0687