P. Q. M.
    Visti  l'art.  134  della  Costituzione e l'art. 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 245 e 250 del
 d.  lgs.  28  luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 3, 13, 24,
 secondo comma, e 76  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  non
 prevedono  l'applicabilita'  dell'art.  309  del  vigente  c.p.p. nei
 procedimenti  che   proseguono   con   l'applicazione   delle   norme
 anteriormente vigenti;
    Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  la  sospensione  del  procedimento  di  riesame fino alla
 definizione del giudizio incidentale di costituzionalita';
    Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza
 al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  al  procuratore  della
 Repubblica  presso  il tribunale di Venezia, alla parte ricorrente ed
 ai suoi difensori, nonche'  per  la  comunicazione  della  stessa  al
 Presidente della Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.
      Venezia, addi' 26 gennaio 1994
                       Il presidente: SALVARANI
                                          Il giudice relatore: SANTORO
 94C0688