P. Q. M. Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 245 e 250 del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'applicabilita' dell'art. 309 del vigente c.p.p. nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti; Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del procedimento di riesame fino alla definizione del giudizio incidentale di costituzionalita'; Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, alla parte ricorrente ed ai suoi difensori, nonche' per la comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Venezia, addi' 26 gennaio 1994 Il presidente: SALVARANI Il giudice relatore: SANTORO 94C0688