P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata, in
 riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione,  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto
 dell'art. 6, settimo comma, del d.l.  12  settembre  1983,  n.  463,
 convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e
 dell'art.  11,  ventiduesimo  comma, della legge 24 dicembre 1993, n.
 537;
    Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli  atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del
 Senato della Repubblica.
      Campobasso, addi' 28 aprile 1994
                          Il pretore: MORANTE

 94C0694