P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Campobasso, addi' 28 aprile 1994 Il pretore: MORANTE 94C0694