P. Q. M.
    Sciogliendo  la  riserva,  dichiara rilevante e non manifestamente
 infondata la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3
 della legge 20 maggio 1993, n. 151 in relazione agli artt. 3, 24, 41,
 97 e 133 della Costituzione;
    Sospende  il  presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte  costituzionale,  disponendo  che  la  presente
 ordinanza  sia  notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente
 del Consiglio dei Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  della
 Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art.
 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
      Cosi' deciso in Bari, il 10 novembre 1993.
                         Il pretore: DE PEPPO

 94C0695