P. Q. M. Sciogliendo la riserva, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 20 maggio 1993, n. 151 in relazione agli artt. 3, 24, 41, 97 e 133 della Costituzione; Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Cosi' deciso in Bari, il 10 novembre 1993. Il pretore: DE PEPPO 94C0695