PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica), convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, comma 2, e 41 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe; b) dichiara non fondate, nelle parti indicate in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica), convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 53 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, e dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con le ordinanze indicate in epigrafe; c) dichiara inammissibili, nelle parti indicate in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica), convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994. Il Presidente: PESCATORE Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0737