PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
       a)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8
 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   finanza   derivata   e   di
 contabilita'  pubblica),  convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68,
 sollevata, in riferimento agli artt.  2,  3,  comma  2,  e  41  della
 Costituzione, dal Pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, con
 l'ordinanza indicata in epigrafe;
       b)  dichiara  non fondate, nelle parti indicate in motivazione,
 le questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  21  d.-l.  18
 gennaio  1993  n.  8  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di finanza
 derivata e di contabilita' pubblica), convertito nella legge 19 marzo
 1993 n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24,  53  e
 113  della  Costituzione,  dal  Pretore di Napoli, sez. distaccata di
 Pozzuoli, e dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia  con
 le ordinanze indicate in epigrafe;
       c) dichiara inammissibili, nelle parti indicate in motivazione,
 le  questioni  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 21 d.-l. 18
 gennaio 1993  n.  8  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza
 derivata e di contabilita' pubblica), convertito nella legge 19 marzo
 1993 n. 68, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della
 Costituzione, dal Pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0737