PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, della Costituzione, dal Pretore di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994. Il Presidente: PESCATORE Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0738