PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondata   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma 8, legge 30 luglio
 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
 abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi 1 e  2,
 della  Costituzione, dal Pretore di Genova, con le ordinanze indicate
 in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0738