PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2, secondo
 comma, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269  (Riordinamento
 degli  istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico, a norma
 dell'art. 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421),  nella
 parte  in  cui  non  prevede  che per il riconoscimento del carattere
 scientifico degli istituti e la relativa revoca e' sentita la regione
 interessata;
      dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  3,  secondo
 comma,  dello  stesso  decreto  legislativo,  nella  parte in cui non
 prevede che del consiglio  di  amministrazione  e  del  collegio  dei
 revisori degli istituti di ricovero e cura con personalita' giuridica
 di  diritto pubblico fanno parte, rispettivamente, due rappresentanti
 ed un rappresentante della regione;
      dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
 degli artt. 1, primo e terzo comma; 2, primo  comma,  lettera  c),  e
 terzo  comma, lettera d); 6, terzo e quinto comma; 7, primo e settimo
 comma; 8 dello stesso decreto legislativo, in riferimento agli  artt.
 76,  117,  118  e  119  della  Costituzione,  sollevate dalle regioni
 Emilia-Romagna e Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0890