PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  600,  terzo
 comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che
 il giudice d'appello puo'  disporre  la  sospensione  dell'esecuzione
 della   condanna  al  pagamento  della  provvisionale  "quando  possa
 derivarne grave e irreparabile  danno",  anziche'  "quando  ricorrono
 gravi motivi".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0896