PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 549 e 21, terzo comma, del codice  di  procedura  penale,
 sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3, 24, secondo comma, e 25,
 primo comma, della Costituzione, dal  Pretore  di  Trento  -  Sezione
 distaccata di Cles, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0905