PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondata   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  15, comma 4-quinquies, della
 legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art.  1  della  legge  18
 gennaio  1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le
 regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli  artt.  3,
 24, secondo comma, e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Oristano
 con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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