P. Q. M. Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. IV), pronunciando sui ricorsi in appello nn. 909/1992, 1116/1992, 1678/1992, 1709/1992, 1802/1992 e 127/1995, proposti come in epigrafe dalla regione Piemonte ed altri: a) li riunisce; b) visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, rimete alla Corte costituzionale la questione di costituzionalita' degli artt. 29, nono e diciannovesimo comma, legge regione Piemonte 8 settembre 1986 n. 42, nel testo sostituito dall'art. 2 legge regionale 11 dicembre 1987 n. 60, e 95 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; c) ordina la sospensione del giudizio; d) dispone che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale e comunciata al Presidente del consiglio regionale del Piemonte e che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale. Cosi' deciso dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. IV), nella camera di consiglio del 7 novembre 1995 e del 12 marzo 1996. Il presidente: Iannotta L'estensore: Ferrari ----- Avvertenza: L'ordinanza n. 1322, reg. ord. 1996, qui sopra pubblicata, e' stata nuovamente riprodotta a seguito di esigenze di rinnovazione di atti processuali da parte del giudice rimettente. 96C1832