P. Q. M.
   Il  Consiglio  di Stato in s.g. (Sez. IV), pronunciando sui ricorsi
 in appello nn. 909/1992, 1116/1992, 1678/1992, 1709/1992, 1802/1992 e
 127/1995, proposti come in epigrafe dalla regione Piemonte ed altri:
     a) li riunisce;
     b) visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, rimete  alla  Corte
 costituzionale la questione di costituzionalita' degli artt. 29, nono
 e  diciannovesimo  comma,  legge regione Piemonte 8 settembre 1986 n.
 42, nel testo sostituito dall'art. 2 legge regionale 11 dicembre 1987
 n. 60, e 95 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, per contrasto con gli artt.  3
 e 97 Cost.;
     c) ordina la sospensione del giudizio;
     d)  dispone che a cura della segreteria della sezione la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa e  al  Presidente  della
 giunta  regionale  e comunciata al Presidente del consiglio regionale
 del  Piemonte  e  che   gli   atti   siano   trasmessi   alla   Corte
 costituzionale.
   Cosi' deciso dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. IV), nella camera
 di consiglio del 7 novembre 1995 e del 12 marzo 1996.
                        Il presidente: Iannotta
                                                  L'estensore: Ferrari
                                 -----
 Avvertenza:
   L'ordinanza n. 1322, reg. ord. 1996, qui sopra pubblicata, e' stata
 nuovamente  riprodotta  a seguito di esigenze di rinnovazione di atti
 processuali da parte del giudice rimettente.
 96C1832