P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzionale, dell'art. 49, comma 3 della legge 9 marzo 1989 n. 88; Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere e alla parte costituita. Lecce, addi' 25 ottobre 1996 Il pretore: (firma illeggibile) 96C1860