P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 illegittimita'  costituzionale,  per  violazione  degli  artt. 3 e 41
 della Costituzionale, dell'art. 49, comma 3 della legge 9 marzo  1989
 n. 88;
   Sospende  il  giudizio  e  dispone  la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata
 ai Presidenti delle due Camere e alla parte costituita.
     Lecce, addi' 25 ottobre 1996
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 96C1860