P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 9, 32 e 41 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 1996 n. 574, nella parte in cui prevede che l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'art. 1 stessa legge non e' subordinata all'osservanza da parte dell'interessato delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilita' previsti dalla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputata, al suo difensore, al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Terni, addi' 16 dicembre 1996 Il pretore: Santoloci 97C0217