P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  per  violazione
 degli  artt.  3,  9,  32  e  41  della  Costituzione, la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma  1,  della  legge  11
 novembre  1996 n. 574, nella parte in cui prevede che l'utilizzazione
 agronomica delle acque di vegetazione ai  sensi  dell'art.  1  stessa
 legge  non  e'  subordinata  all'osservanza da parte dell'interessato
 delle prescrizioni, dei  limiti  e  degli  indici  di  accettabilita'
 previsti   dalla   legge   10   maggio   1976  n.  319  e  successive
 modificazioni;
   Sospende il giudizio in corso;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata all'imputata, al  suo  difensore,  al  pubblico  ministero
 nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e comunicata al
 Presidente della Camera dei deputati  ed  al  Presidente  del  Senato
 della Repubblica.
     Terni, addi' 16 dicembre 1996
                         Il pretore: Santoloci
 97C0217