P. Q. M.
   Visti  gli artt. 134 e segg. Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
   Dichiara rilevante in  causa  e  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 3, d.-l.
 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in  materia  previdenziale),  27  maggio
 1966  n.  295 e 26 luglio 1996 n. 396, i cui effetti sono fatti salvi
 dall'art.  1 comma 6 legge 28 novembre 1996, n. 608, e art.  1  comma
 183  legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della
 finanza pubblica) per violazione dell'art.  24  secondo  comma  della
 Costituzione,  nella parte in cui, disponendo l'estinzione di ufficio
 dei giudizi  pendenti,  preclude  al  pensionato  l'affermazione  del
 proprio  diritto  contestato  dall'I.N.P.S.  per ragioni attinenti ai
 presupposti   di   applicabilita'   delle   sentenze   della    Corte
 costituzionale  495/1993  e  240/1994,  richiamate  dal decreto-legge
 stesso;
   Dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
     Firenze, addi' 22 gennaio 1997
                        Il presidente: Stanzani
 97C0218