P. Q. M. Visti gli artt. 134 e segg. Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante in causa e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 3, d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), 27 maggio 1966 n. 295 e 26 luglio 1996 n. 396, i cui effetti sono fatti salvi dall'art. 1 comma 6 legge 28 novembre 1996, n. 608, e art. 1 comma 183 legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per violazione dell'art. 24 secondo comma della Costituzione, nella parte in cui, disponendo l'estinzione di ufficio dei giudizi pendenti, preclude al pensionato l'affermazione del proprio diritto contestato dall'I.N.P.S. per ragioni attinenti ai presupposti di applicabilita' delle sentenze della Corte costituzionale 495/1993 e 240/1994, richiamate dal decreto-legge stesso; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 22 gennaio 1997 Il presidente: Stanzani 97C0218