P. Q. M. Il tribunale, letto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del dibattimento come componente del collegio del tribunale al giudice che, in funzione di giudice per le indagini preliminari, si sia pronunziato, accogliendo istanza dell'imputato, sull'ordinanza che dispone la misura coercitiva della custodia in carcere, sostituendo tale misura con quella degli arresti domiciliari, e cio' per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione; Rimette gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Monza, addi' 14 maggio 1996 Il presidente: (firma illeggibile) I giudici: (firme illeggibili) 97C0279