P. Q. M.
   Il tribunale, letto ed applicato l'art. 23  della  legge  11  marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo  comma,  codice  di
 procedura  penale,  nella parte in cui non prevede l'incompatibilita'
 alla funzione  di  giudizio  del  dibattimento  come  componente  del
 collegio  del tribunale al giudice che, in funzione di giudice per le
 indagini  preliminari,  si  sia  pronunziato,   accogliendo   istanza
 dell'imputato,  sull'ordinanza che dispone la misura coercitiva della
 custodia in carcere, sostituendo tale misura con quella degli arresti
 domiciliari, e cio' per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 27  della
 Costituzione;
   Rimette gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente
 giudizio;
   Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento.
     Monza, addi' 14 maggio 1996
                  Il presidente: (firma illeggibile)
                                        I giudici: (firme illeggibili)
 97C0279