P. Q. M. Il tribunale dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'art. 6 del d.P.R. 22 luglio 1996 per contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 33 della Costituzione; Sospende il presente giudizio cautelare, nonche' la esecutivita' della cancellazione, operata dall'A.S.L. 2 di Avellino, del dott. Amalio Battista dagli elenchi dei medici generici convenzionati; Rimette gli atti alla Corte costituzionale disponendo che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia altresi' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Avellino, addi' 3 dicembre 1966 Il presidente: Dovetto 97C0280