P. Q. M.
   Il tribunale dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, della
 legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'art. 6  del  d.P.R.  22  luglio
 1996 per contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 33 della Costituzione;
   Sospende  il  presente  giudizio cautelare, nonche' la esecutivita'
 della cancellazione, operata dall'A.S.L. 2  di  Avellino,  del  dott.
 Amalio Battista dagli elenchi dei medici generici convenzionati;
   Rimette  gli  atti alla Corte costituzionale disponendo che, a cura
 della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in
 causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia altresi'
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Avellino, addi' 3 dicembre 1966
                         Il presidente: Dovetto
 97C0280