Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1  della  legge della regione Puglia  31 dicembre 1991, n.
 16 (Adeguamento alle disposizioni di cui al d.-l. 27  dicembre  1989,
 n.  413,  convertito  in  legge  28  febbraio 1990, n. 37. Elevazione
 limiti di eta' per collocamento a riposo dei dirigenti della  Regione
 Puglia),   sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  117  e  3  della
 Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Chieppa
                        Il cancelliere: Malvica
   Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.
                        Il cancelliere: Malvica
 97C0793