Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della regione Puglia 31 dicembre 1991, n. 16 (Adeguamento alle disposizioni di cui al d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37. Elevazione limiti di eta' per collocamento a riposo dei dirigenti della Regione Puglia), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Malvica Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997. Il cancelliere: Malvica 97C0793