IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella  causa  portante  il  n.
 1220/96  R.C.,  promossa da Manfrotto Abramo avverso la prefettura di
 Vicenza, letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della
 riserva che precede.
   Con ricorso presso la cancelleria in data 15 ottobre 1996 Manfrotto
 Abramo  proponeva  opposizione  avverso  il  provvedimento  prot.  n.
 1684/96  sett.  I/P,  emesso  il  17  agosto  1996 e notificatogli il
 successivo 6 settembre 1996, con il quale il prefetto della provincia
 di Vicenza disponeva nei suoi confronti l'applicazione della sanzione
 amministrativa accessoria della sospensione della  patente  di  guida
 per un periodo di mesi uno dal giorno del ritiro, in relazione ad una
 violazione  dell'art.  142,  comma  9,  codice  della strada vigente,
 accertata con verbale della polizia stradale di  Vicenza  in  data  6
 agosto  1996.    A  sostegno dell'impugnazione proposta eccepiva, fra
 l'altro,  la  mancanza  di  immediata  notificazione   dell'ordinanza
 prefettizia,   notificata   a   distanza  di  un  mese  dal  supposto
 accertamento e di venti giorni dall'emissione del  provvedimento,  in
 violazione del disposto dell'art.  218, comma 2, C.d.S.
   L'amministrazione convenuta provvedeva alla trasmissione degli atti
 di  cui  all'art.  23, comma 2, legge n. 689/1981, e si costituiva in
 giudizio a mezzo di proprio funzionario munito di apposita delega.
   Cio' posto, osserva in diritto.
   L'art. 218 del codice  della  strada  vigente  stabilisce  che,  in
 ipotesi   di   violazioni   comportanti  la  sanzione  amministrativa
 accessoria  della  sospensione  della  patente  di  guida,   l'agente
 accertatore  procede  al  ritiro  della  patente stessa e, nei cinque
 giorni successivi, al suo invio alla prefettura che l'ha  rilasciata;
 a  sua  volta  il  prefetto emana, nei successivi quindici giorni, il
 provvedimento di sospensione, indicando il periodo cui si estende  la
 sospensione  stessa,  e  tale ordinanza "e' notificata immediatamente
 all'interessato".
   La mancata previsione in tale articolo di un termine perentorio per
 la notifica dell'ordinanza di sospensione della patente di guida,  la
 cui  inosservanza  sia  sanzionata a pena di nullita', si traduce, ad
 avviso della scrivente, in una compromissione del diritto  di  difesa
 del  trasgressore,  il  quale  viene  privato  della  possibilita' di
 ricorrere immediatamente all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'art.
 205 C.d.S., e di richiedere ed ottenere, concorrendo gravi motivi, la
 sospensione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 22, ultimo
 comma, della legge 24 novembre  1981,  n.  689  (sospensione  che  si
 ritiene  concedibile  con lo stesso decreto di fissazione della prima
 udienza, argomentando da quelle norme del nostro sistema  processuale
 civile  che  prevedono  la possibilita' di provvedere immediatamente,
 con decreto emesso inaudita altera parte, in presenza di  ragioni  di
 urgenza  - cfr. artt. 625 e 669-sexies c.p.c.). Puo' infatti accadere
 che la notifica dell'ordinanza  prefettizia  avvenga  allorquando  e'
 ormai  decorso,  in tutto o in buona parte, il periodo si sospensione
 stabilito dal prefetto: cosi', nel caso di specie,  la  notificazione
 e'   avvenuta   a   distanza   di  venti  giorni  dall'emissione  del
 provvedimento e di un mese dal ritiro della patente,  e,  quindi,  al
 termine del periodo di sospensione.
   Pertanto,    se    pur   permane   l'interesse   del   trasgressore
 all'impugnazione del  provvedimento,  in  vista  della  cancellazione
 della  sua  annotazione sulla patente di guida, egli viene a trovarsi
 nella situazione di dover scontare, in tutto o in parte, la  sanzione
 inflittagli,    senza   poter   sollecitare   un   previo   controllo
 giurisdizionale  sulla  legittimita'  e  fondatezza   della   pretesa
 sanzionatoria  azionata  nei suoi confronti - si consideri invece che
 nell'ipotesi di sanzioni amministrative pecuniarie l'interessato puo'
 (ed anzi deve) proporre opposizione  avverso  l'ordinanza-ingiunzione
 (o  il  verbale di contestazione dell'illecito) prima del decorso del
 termine  assegnato  per  il  pagamento   spontaneo,   in   tal   modo
 paralizzando,  ove  il  giudice  accolga l'istanza formulata ai sensi
 dell'art. 22, ultimo  comma,  legge  n.  689/1981,  l'esecuzione  del
 provvedimento (o del verbale).
   E'  inoltre ravvisabile un'ingiustificata disparita' di trattamento
 rispetto all'ipotesi disciplinata dagli artt. 201 C.d.S. e  14  della
 legge  n.  689/1981 - che, in caso di impossibilita' di contestazione
 immediata, prevedono la notificazione degli estremi della  violazione
 al  trasgressore  entro un dato termine, la cui inosservanza comporta
 l'estinzione dell'obbligazione di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
 violazione  stessa  -,  in quanto norme anch'esse dettate in funzione
 del diritto di difesa dell'interessato.
   Irragionevole appare infine, da un lato, stabilire che il  prefetto
 debba  emanare  il provvedimento di sospensione entro quindici giorni
 dalla ricezione della patente di guida ritirata, con possibilita' per
 il titolare della patente di ottenerne la  restituzione  in  caso  di
 inosservanza  di  tale  temine  (v.  art.  218,  comma 2, C.d.S.), e,
 dall'altro, non sanzionare in alcun modo  l'omissione  dell'immediata
 notificazione  dell'ordinanza - che dovrebbe quanto meno intervenire,
 ove  possibile,  prima  del  decorso  del  periodo   di   sospensione
 comminato.
   Va pertanto ritenuta, per le ragioni sopra enunciate, la fondatezza
 della  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 218, comma
 2, codice della strada vigente, mentre la rilevanza  della  questione
 ai fini della decisione della presente causa emerge, all'evidenza, da
 quanto esposto in narrativa.