IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa portante il n. 1220/96 R.C., promossa da Manfrotto Abramo avverso la prefettura di Vicenza, letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva che precede. Con ricorso presso la cancelleria in data 15 ottobre 1996 Manfrotto Abramo proponeva opposizione avverso il provvedimento prot. n. 1684/96 sett. I/P, emesso il 17 agosto 1996 e notificatogli il successivo 6 settembre 1996, con il quale il prefetto della provincia di Vicenza disponeva nei suoi confronti l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di mesi uno dal giorno del ritiro, in relazione ad una violazione dell'art. 142, comma 9, codice della strada vigente, accertata con verbale della polizia stradale di Vicenza in data 6 agosto 1996. A sostegno dell'impugnazione proposta eccepiva, fra l'altro, la mancanza di immediata notificazione dell'ordinanza prefettizia, notificata a distanza di un mese dal supposto accertamento e di venti giorni dall'emissione del provvedimento, in violazione del disposto dell'art. 218, comma 2, C.d.S. L'amministrazione convenuta provvedeva alla trasmissione degli atti di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 689/1981, e si costituiva in giudizio a mezzo di proprio funzionario munito di apposita delega. Cio' posto, osserva in diritto. L'art. 218 del codice della strada vigente stabilisce che, in ipotesi di violazioni comportanti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, l'agente accertatore procede al ritiro della patente stessa e, nei cinque giorni successivi, al suo invio alla prefettura che l'ha rilasciata; a sua volta il prefetto emana, nei successivi quindici giorni, il provvedimento di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa, e tale ordinanza "e' notificata immediatamente all'interessato". La mancata previsione in tale articolo di un termine perentorio per la notifica dell'ordinanza di sospensione della patente di guida, la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullita', si traduce, ad avviso della scrivente, in una compromissione del diritto di difesa del trasgressore, il quale viene privato della possibilita' di ricorrere immediatamente all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 205 C.d.S., e di richiedere ed ottenere, concorrendo gravi motivi, la sospensione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (sospensione che si ritiene concedibile con lo stesso decreto di fissazione della prima udienza, argomentando da quelle norme del nostro sistema processuale civile che prevedono la possibilita' di provvedere immediatamente, con decreto emesso inaudita altera parte, in presenza di ragioni di urgenza - cfr. artt. 625 e 669-sexies c.p.c.). Puo' infatti accadere che la notifica dell'ordinanza prefettizia avvenga allorquando e' ormai decorso, in tutto o in buona parte, il periodo si sospensione stabilito dal prefetto: cosi', nel caso di specie, la notificazione e' avvenuta a distanza di venti giorni dall'emissione del provvedimento e di un mese dal ritiro della patente, e, quindi, al termine del periodo di sospensione. Pertanto, se pur permane l'interesse del trasgressore all'impugnazione del provvedimento, in vista della cancellazione della sua annotazione sulla patente di guida, egli viene a trovarsi nella situazione di dover scontare, in tutto o in parte, la sanzione inflittagli, senza poter sollecitare un previo controllo giurisdizionale sulla legittimita' e fondatezza della pretesa sanzionatoria azionata nei suoi confronti - si consideri invece che nell'ipotesi di sanzioni amministrative pecuniarie l'interessato puo' (ed anzi deve) proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione (o il verbale di contestazione dell'illecito) prima del decorso del termine assegnato per il pagamento spontaneo, in tal modo paralizzando, ove il giudice accolga l'istanza formulata ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, legge n. 689/1981, l'esecuzione del provvedimento (o del verbale). E' inoltre ravvisabile un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dagli artt. 201 C.d.S. e 14 della legge n. 689/1981 - che, in caso di impossibilita' di contestazione immediata, prevedono la notificazione degli estremi della violazione al trasgressore entro un dato termine, la cui inosservanza comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione stessa -, in quanto norme anch'esse dettate in funzione del diritto di difesa dell'interessato. Irragionevole appare infine, da un lato, stabilire che il prefetto debba emanare il provvedimento di sospensione entro quindici giorni dalla ricezione della patente di guida ritirata, con possibilita' per il titolare della patente di ottenerne la restituzione in caso di inosservanza di tale temine (v. art. 218, comma 2, C.d.S.), e, dall'altro, non sanzionare in alcun modo l'omissione dell'immediata notificazione dell'ordinanza - che dovrebbe quanto meno intervenire, ove possibile, prima del decorso del periodo di sospensione comminato. Va pertanto ritenuta, per le ragioni sopra enunciate, la fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 218, comma 2, codice della strada vigente, mentre la rilevanza della questione ai fini della decisione della presente causa emerge, all'evidenza, da quanto esposto in narrativa.