P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 267; Sospende il processo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata all'imputato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle Camere e del Parlamento della Repubblica; Lamezia Terme, addi' 30 ottobre 1998 Il presidente: Frontera 99C0007