P. Q. M.
   Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 e ss., legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli
 artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  513,  secondo  comma,  c.p.p.,
 come modificato dall'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 267;
   Sospende  il  processo  e  dispone  la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
   Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  venga
 notificata all'imputato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 venga  comunicata  ai  Presidenti delle Camere e del Parlamento della
 Repubblica;
     Lamezia Terme, addi' 30 ottobre 1998
                        Il presidente: Frontera
 99C0007