P. Q. M.
   Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;
   Dichiara    non    manifestamente   infondata   la   questione   di
 costituzionalita' dell'art. 392, lett. D), nella  parte  in  cui  non
 subordina  l'ammissibilita' della richiesta di esame del chiamante in
 correita',  nei  casi  suddetti,  alla  ricorrenza   di   una   delle
 circostanze previste dalle lett. A) e D) dello stesso articolo;
   Dispone  la  sospensione  del  procedimento  ed  ordina l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando altresi'
 che a cura della cancelleria la  presente  ordinanza  sia  notificata
 alle  parti  in causa ed al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio
 dei Ministri,  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
     Marsala, addi' 20 novembre 1998
             Il giudice per le indagini preliminari: Corleo
 99C0023