P. Q. M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 392, lett. D), nella parte in cui non subordina l'ammissibilita' della richiesta di esame del chiamante in correita', nei casi suddetti, alla ricorrenza di una delle circostanze previste dalle lett. A) e D) dello stesso articolo; Dispone la sospensione del procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando altresi' che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Marsala, addi' 20 novembre 1998 Il giudice per le indagini preliminari: Corleo 99C0023