IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1867/1997
 r.g.r.   proposto da Truffa Stefano, rappresentata e difeso dall'avv.
 Mimma Guelfi e dall'avv. E. Rabino,  presso  la  prima  elettivamente
 domiciliato in Genova, via XX Settembre, 36/14, ricorrente;
   Contro  il  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica,
 in persona del Ministro in carica, e  l'Universita'  degli  studi  di
 Genova,  in  persona  del  rettore  in carica, rappresentata e difesa
 dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria  in  Genova,  resistente,
 per  l'annullamento  della  deliberazione  del  consiglio di corso di
 laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di  Genova
 in  data  21  luglio  1997  con l'approvato manifesto degli studi per
 l'anno  accademico  1997-98,  con  cui  e'  stata  disposta  la   non
 effettuazione,   per   l'anno  accademico  1997-98,  della  prova  di
 ammissione al corso
  di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e di  tutti  gli  atti
 connessi,  con  particolare  riguardo  alla  circolare  del Ministero
 dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  dell'11
 luglio  1997, n.   4001, al regolamento del suddetto Ministero n. 245
 del  21     luglio  1997  in  materia   di   accessi   all'istruzione
 universitaria;  al  decreto  del medesimo Ministero in data 31 luglio
 1997 dal quale risulta che, per l'anno accademico 1997-98,  il  primo
 anno  di odontoiatria presso l'Universita' di Genova e' attivato solo
 per gli studenti ammessi con riserva dal t.a.r. nell'anno  accademico
 1996-97;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica udienza del 12 febbraio 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Rabino, per  la
 ricorrente e l'avv. Signorile per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue;
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 25 ottobre 1997 Truffa Stefano impugnava,
 chiedendone  l'annullamento,  i  provvedimenti  in epigrafe indicati,
 esponendo di non  aver  potuto  iscriversi  al  corso  di  laurea  in
 odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova, in quanto
 per l'anno accademico 1997-98 non vi sono posti disponibili per nuove
 iscrizioni.
   Questi i motivi del ricorso:
     1)  violazione  di  legge,  in relazione agli artt. 33 e 34 della
 Costituzione; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea
 valutazione dei presupposti, illogicita', difetto  e/o  insufficienza
 di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta;
     2)  violazione di legge in relazione al d.P.R. 25 settembre 1980,
 n. 680, con il quale  e'  stato  istituito  il  corso  di  laurea  in
 odontoiatria  presso  l'Universita'  di Genova; eccesso di potere per
 difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, ingiustizia grave
 e manifesta.
   Il  ricorrente  concludeva  per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastato   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in giudizio.
   Con  ordinanza  in  data 6 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione
                        Motivi della decisione
   I  provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che
 quelli dell'Universita') trovano  il  proprio  presupposto  normativo
 nell'art.  9  comma  4  della  legge n. 341 del 1990, come modificato
 dall'art. 17 comma 116 della legge n. 327 del 1997,  che  attribuisce
 al   Ministro   dell'Universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per   la
 regolamentazione  dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella
 iscrizioni".
   In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi'  conferitogli
 stabilendo  la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997/98, nella Universita' di Torino (con il d.m. del 31 luglio).
   In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva  di  legge,  che gli arrt. 33 e 34 della Costituzione pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127 del  1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in  giudizio,  che
 e'   quello   ad   ottenere  senza  limitazioni  l'accesso  al  corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali limitazioni.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi  ha provveduto direttamente (e cosi per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  magistero:
 art.  224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda,
 ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116  legge  127  del
 1997 all'art. 9,  comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a
 limitare   l'accesso   all'universita',   ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:  non e' quindi dalla  stessa  nuova  formulazione  della
 norma  che  puo'  ritenersi  soddisfatto il principio della riserva -
 relativa - di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e'  possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare e vincolare la normazione secondaria  entro  confini  ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano  nella  previsione  legislativa   -   considerata   nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali  per  la  regolamentazione   dell'accesso   ...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli arrt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli arrt. 33  e  34
 della  Costituzione:  conseguentemente  va  disposta  la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale,  mentre  il  presente  giudizio
 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino
 alla   pronuncia   sulla   legittimita'  costituzionale  della  norma
 indicata.