P. Q. M.
   Ritiene rilevante e  non  manifestamente  infondata,  in  relazione
 all'art.   3   della   Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale
 nella parte in cui non prevede la intrasmissibilita' agli  eredi  del
 remittente  la querela dell'obbligazione per il pagamento delle spese
 del procedimento;
   Sospende la decisione nel presente procedimento di esecuzione;
   Manda   alla   cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per  la
 comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  del  procedimento  e  della
 presente ordinanza alla Corte costituzionale.
     Trani, addi' 5 gennaio 1999
                          Il presidente: Russi
                                                    Il relatore: Drago
 99C0147