P. Q. M. Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la intrasmissibilita' agli eredi del remittente la querela dell'obbligazione per il pagamento delle spese del procedimento; Sospende la decisione nel presente procedimento di esecuzione; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento; Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale. Trani, addi' 5 gennaio 1999 Il presidente: Russi Il relatore: Drago 99C0147